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Demansionamento e reazione sproporzionata del dipendente:

La Corte di Cassazione, con la sentenza 836 del 2018 tema di demansionamento ha precisato che in tale ipotesi “la reazione del dipendente deve essere proporzionata”.

È stato pertanto “accolto il ricorso dell’azienda contro l’illegittimità del licenziamento decisa dalla Corte di Appello”. Il dipendente, infatti, non si era presentato al lavoro per 4 giorni a seguito dell’assegnazione del datore di lavoro a mansioni inferiori. (dal Quotidiano del diritto del Sole 24 Ore del 17.1.2018).

Ma vediamo i fatti di causa.

Con sentenza deposita il 5.6.2014, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha respinto la domanda di … di riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori ed ha confermato la statuizione di illegittimità del licenziamento per assenza ingiustificata dal posto di lavoro protratta oltre i quattro giorni consecutivi, con conseguente condanna della società … s.p.a. alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970.

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La Corte di appello ha, per quel che rileva, ritenuto sussistente una legittima forma di autotutela posta in essere, ai sensi dell’art. 1460 c.c., dal lavoratore che – adibito a mansioni inferiori in data 15.2.2011 – aveva atteso il decorso di oltre due mesi, aveva poi chiesto (con lettera del 19.4.2011) la riassegnazione alle mansioni precedentemente svolte e si era assentato (dal 20.4.2011) dal posto di lavoro.

Contro questa sentenza ricorreva per cassazione la società datrice di lavoro articolando un unico motivo consistente nella violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 2103, 2119 c.c., avendo la Corte territoriale, ritenuto l’assenza del lavoratore dal posto di lavoro giustificata dall’asserita, e non dimostrata, dequalificazione, condotta che, in ogni caso, non integra i profili di gravità dell’inadempimento richiesti dall’exceptio inadimpleti di cui all’art. 1460 c.c.

Ad avviso della Corte di Cassazione, l’adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario che, peraltro, può essergli urgentemente accordato in via cautelare, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall’art. 41 Cost. e può legittimamente invocare l’art. 1470 c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte.

La Corte di Cassazione, quindi, con la sentenza 836/2018 accoglieva il ricorso della società datrice di lavoro.

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