Barilla condannata per condotta antisindacale per la trattenuta sullo sciopero

La Cassazione conferma il divieto di decurtazioni retributive punitive oltre le ore non pr

Barilla condannata per condotta antisindacale per la trattenuta sullo sciopero: tutto quello che devi sapere

La vicenda che ha visto Barilla condannata per condotta antisindacale per la trattenuta sullo sciopero rappresenta uno dei casi più significativi in materia di libertà sindacale e diritto di sciopero nel panorama giuslavoristico italiano. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30422, ha stabilito principi di portata generale che continuano a orientare la giurisprudenza e la prassi aziendale. Comprendere questa pronuncia permette di cogliere i limiti entro cui il datore di lavoro può esercitare il proprio potere disciplinare e retributivo senza incorrere in comportamenti antisindacali.

Il caso Barilla: i fatti essenziali

La vicenda trae origine dallo stabilimento Barilla di Ascoli Piceno, dove i dipendenti avevano aderito a uno sciopero contro la flessibilità richiesta dall’azienda per la giornata di sabato. In risposta all’astensione collettiva, Barilla aveva trattenuto ai lavoratori scioperanti otto ore di retribuzione — corrispondenti a un’intera giornata lavorativa — in aggiunta alla normale decurtazione per le ore non prestate, che è invece prevista per legge. È proprio questa trattenuta aggiuntiva ad aver costituito il nucleo della contestazione promossa dalla Flai Cgil di Ascoli Piceno.

La Corte d’Appello aveva già ritenuto che tale condotta producesse «un effetto deterrente rispetto all’adesione dei lavoratori a iniziative dello stesso genere», indipendentemente da una reale volontà del datore di lavoro di ledere le prerogative sindacali. Barilla aveva impugnato la decisione davanti alla Suprema Corte, contestando in particolare il requisito dell’attualità della condotta, sostenendo che la trattenuta avesse natura istantanea ed esaurita.

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La decisione della Cassazione: condotta antisindacale e attualità del comportamento

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Barilla, confermando la condanna per condotta antisindacale per la trattenuta sullo sciopero e ribadendo un orientamento consolidato in materia di repressione dei comportamenti antisindacali ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Il requisito dell’attualità della condotta

Sul punto cruciale dell’attualità, la Suprema Corte ha chiarito che «il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l’ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale».

In concreto, il giudice d’appello aveva valorizzato il perdurare, in capo ai lavoratori, dell’«effetto psicologico» di deterrenza rispetto alla ripetizione di condotte analoghe e di «una situazione di incertezza circa il regime applicabile al blocco della flessibilità». La Cassazione ha ritenuto tale motivazione — pur sintetica — adeguata, precisando che l’effetto dissuasivo non poteva dirsi escluso né dalla possibilità di ottenere coattivamente il pagamento delle somme dovute, né dal conguaglio operato dall’azienda a fine anno, avvenuto peraltro oltre tre mesi dopo i fatti.

L’elemento soggettivo: non è necessario l’intento lesivo

Un principio di particolare rilievo pratico riguarda l’elemento soggettivo della condotta antisindacale. La Corte ha ribadito che, ai fini dell’integrazione della fattispecie, «è sufficiente che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro». Ciò vale sia per le condotte tipizzate — come il diniego del diritto di assemblea o dei permessi sindacali — sia per le condotte in astratto lecite ma in concreto idonee a limitare la libertà sindacale.

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Il giudice è quindi chiamato ad accertare l’«obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l’effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero». Si tratta di un test oggettivo, incentrato sugli effetti concreti del comportamento datoriale, non sulle intenzioni dell’imprenditore.

Il commento del Sole 24 Ore: l’analisi della sentenza

Di seguito riportiamo l’articolo pubblicato dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore (Firma: F. Machina Grifeo; Titolo: «Antisindacale la trattenuta per lo sciopero contro la flessibilità»), che ha offerto una delle prime letture sistematiche della pronuncia.

La Cassazione, sentenza n. 30422 del 19 dicembre, ha condannato Barilla per condotta antisindacale per aver trattenuto 8 ore di stipendio, corrispondenti ad una giornata (in aggiunta alla mancata retribuzione per le ore non lavorate), ai dipendenti in sciopero contro la flessibilità richiesta dall’azienda per la giornata di sabato. Bocciato dunque il ricorso dell’azienda contro Flai Cgil di Ascoli Piceno sede dello stabilimento.

Per la Corte di appello la trattenuta comportava «un effetto deterrente rispetto all’adesione dei lavoratori a iniziative dello stesso genere» e ciò «a prescindere da una reale volontà del datore di lavoro di ledere le prerogative sindacali e il diritto di sciopero». Inoltre, la condotta doveva considerarsi «ancora attuale, stante il possibile protrarsi nei lavoratori dell’effetto psicologico e comunque di una situazione di incertezza circa il regime applicabile al blocco della flessibilità». Contro questa decisione Barilla ha fatto ricorso contestando, fra l’altro, il «requisito dell’attualità della condotta datoriale», in quanto avente «natura istantanea, esaurendosi nella trattenuta di otto ore di retribuzione per i dipendenti dello stabilimento di Ascoli Piceno che avevano aderito al blocco della flessibilità».

Per la Suprema corte però, in tema di repressione della condotta antisindacale, va dato seguito all’indirizzo per cui «il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l’ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale». E tale accertamento è demandato al giudice di merito (n. 3837/2016). Per cui, prosegue la decisione, nel caso affrontato, il giudice di appello, con motivazione «sintetica ma adeguata», ha valorizzato «il perdurare, in capo ai lavoratori,

La Redazione di Diritto & Lavoro

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Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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