NASpI anche per chi si trasferisce all’Estero in cerca di lavoro: tutto quello che devi sapere
Una delle questioni più dibattute in materia di indennità di disoccupazione riguarda la possibilità di percepire la NASpI anche per chi si trasferisce all’estero in cerca di lavoro. Il tema nasce da un’evidente tensione normativa: da un lato, la disciplina italiana della condizionalità impone obblighi precisi al disoccupato che percepisce l’indennità; dall’altro, il diritto dell’Unione europea garantisce la portabilità delle prestazioni di disoccupazione tra Stati membri. Capire come si coordinano queste due fonti è essenziale per chi intende trasferirsi in un Paese UE senza perdere il sussidio maturato in Italia.
Il quadro normativo: diritto italiano e regolamenti europei a confronto
Il punto di partenza è il contrasto tra due sistemi di regole. La normativa nazionale, in particolare il D.Lgs. n. 150 del 2015 sul riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive, prevede che il percettore di NASpI rilasci la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), la confermi entro 15 giorni e stipuli un patto di servizio personalizzato che implica un contatto costante con gli operatori dei centri per l’impiego. Si tratta di obblighi pensati per chi rimane sul territorio nazionale.
Il diritto europeo, invece, segue una logica diversa. Il Regolamento CE n. 883/2004 e il relativo Regolamento di applicazione CE n. 987/2009 consentono il mantenimento delle prestazioni di disoccupazione maturate in uno Stato membro per un periodo fino a tre mesi, qualora il lavoratore si rechi in un altro Paese dell’Unione per cercare occupazione, senza imporre ulteriori adempimenti burocratici specifici rispetto a quelli già previsti dallo Stato di origine.
L’INPS e il Ministero del Lavoro hanno cercato di risolvere questo disallineamento in via amministrativa, fornendo istruzioni operative che permettono di conciliare i due sistemi senza che il lavoratore perda il diritto all’indennità.
Le condizioni per mantenere la NASpI all’estero
Secondo la ricostruzione elaborata dall’INPS e dal Ministero del Lavoro, il disoccupato che intende trasferirsi in un Paese UE conservando la NASpI deve soddisfare tre condizioni fondamentali, derivanti direttamente dalla normativa comunitaria:
- Aver rilasciato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità), perfezionando così la propria iscrizione come richiedente lavoro presso i servizi per l’impiego italiani;
- Essere rimasto a disposizione degli operatori dei servizi per il lavoro per almeno quattro settimane prima della partenza, ferma restando la facoltà dello Stato competente di autorizzare la partenza anticipata rispetto a tale termine;
- Iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del Paese di destinazione, sottoporsi ai relativi controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione locale in materia di disoccupazione.
Il rispetto di questi requisiti consente di mantenere l’indennità italiana per i primi tre mesi di soggiorno all’estero, senza che scattino le sanzioni previste dalla condizionalità nazionale.
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Come funziona la condizionalità nei primi tre mesi e oltre
La soluzione operativa adottata dall’INPS distingue nettamente due fasi temporali, con conseguenze pratiche molto diverse per il lavoratore.
Primi tre mesi: esonero dalla condizionalità italiana
Per i primi tre mesi di percezione della NASpI all’estero, gli operatori dei centri per l’impiego italiani non sono tenuti a convocare i lavoratori disoccupati che si trovano in un altro Paese UE. Sono altresì esonerati dall’obbligo di comunicare all’INPS le eventuali sanzioni relative alla condizionalità. Questo meccanismo risolve anche la difficoltà pratica di rintracciare i lavoratori stranieri che rientrano nel Paese di origine dopo aver lavorato in Italia, garantendo loro la possibilità di mantenere l’indennità italiana durante la ricerca di una nuova occupazione all’estero.
Dal quarto mese: riprendono gli obblighi di condizionalità
A partire dal primo giorno della quarta mensilità, la situazione cambia radicalmente. I centri per l’impiego italiani sono tenuti a convocare i percettori di NASpI per la loro partecipazione alle iniziative di politica attiva del lavoro. In caso di mancata presentazione agli appuntamenti e alle iniziative concordate, si applicano le decurtazioni progressive previste dalla disciplina della condizionalità. Il lavoratore che si trova ancora all’estero dovrà quindi valutare attentamente come gestire questa fase, pena la riduzione o la perdita dell’indennità.
Il ruolo della Circolare INPS e le istruzioni operative
L’INPS ha formalizzato questo assetto con la Circolare 177, con cui ha fornito indicazioni operative circa le condizioni richieste per la fruizione della NASpI in caso di trasferimento all’estero. La circolare ha il merito di aver tradotto in istruzioni concrete il coordinamento tra la normativa italiana e quella europea, offrendo ai centri per l’impiego e agli uffici INPS un quadro di riferimento chiaro per la gestione di queste situazioni.
Di seguito si riporta il testo dell’articolo pubblicato dal Sole 24 Ore (Firma: Gianni Bocchieri; Titolo: “Naspi anche per chi emigra nella UE”), che ricostruisce in modo puntuale i termini della questione:
Con la circolare 177/2017, l’Inps ha fornito indicazioni per l’applicazione della condizionalità ai percettori di Naspi che si recano in un Paese dell’Unione europea per cercare lavoro, recuperando la ricostruzione del ministero del Lavoro, secondo cui a questi disoccupati non si applica la condizionalità nei suoi primi tre mesi di fruizione.
In sostanza, il ministero e l’Inps cercano di risolvere, in via amministrativa, il disallineamento tra la disciplina nazionale della condizionalità (Dlgs 150/2015) e quella comunitaria (regolamento Ce 883/2004 e relativo regolamento di applicazione Ce 987/2009).
Infatti il decreto di riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive prevede che il percettore di Naspi rilasci la Did (dichiarazione di immediata disponibilità), la confermi entro 15 giorni e stipuli un patto di servizio che prevede un contatto costante con gli operatori dei centri per l’impiego. La normativa comunitaria consente il mantenimento delle prestazioni di disoccupazione maturate in uno Stato membro, fino a tre mesi, nel caso in cui la persona cerchi lavoro all’estero, senza imporre altri particolari adempimenti.
In particolare, secondo la disciplina comunitaria, per mantenere la Naspi maturata in Italia il disoccupato che si rechi all’estero deve innanzitutto aver rilasciato la Did, perfezionando così la propria iscrizione come richiedente lavoro. In secondo luogo, deve essere rimasto a disposizione degli operatori dei servizi per il lavoro per almeno 4 settimane prima della sua partenza, ferma restando la possibilità dello Stato competente di autorizzare la partenza prima delle quattro settimane. Infine, deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici dello Stato in cui si reca, sottoporsi ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione vigente in questo Stato.
In termini operativi, secondo la circolare dell’Inps, per i primi tre mesi di percezione della Naspi gli operatori dei centri per l’impiego non sono tenuti a convocare questi lavoratori disoccupati e sono esonerati dall’obbligo di comunicare agli uffici Inps, che hanno rilasciato la Naspi, le sanzioni relative alla condizionalità, superando così la difficoltà di reperire anche i lavoratori stranieri che tornano nel Paese di origine dopo aver lavorato in Italia, con la possibilità di mantenere l’indennità italiana per la disoccupazione.
A partire dal primo giorno della quarta mensilità, invece, dovranno convocare i percettori di Naspi per la loro partecipazione alle iniziative di politica attiva del lavoro, con l’applicazione delle decurtazioni progressive previste dalle regole della nuova condizionalità nel caso in cui non si presentino agli appuntamenti e alle iniziative concordate.→ Leggi anche: Telelavoro transfrontaliero: diritti e obblighi fiscali e previdenziali del lavoratore italiano che lavora per azienda estera
Distinzioni pratiche per il lavoratore che vuole trasferirsi all’estero
Per il professionista o il lavoratore che si trova a gestire concretamente questa situazione, è utile tenere a mente alcune distinzioni operative fondamentali:
- La NASpI è portabile solo nei Paesi dell’Unione europea: il regime descritto non si applica ai trasferimenti verso Paesi extra-UE, per i quali valgono regole diverse e generalmente più restrittive;
- Il periodo massimo di portabilità garantito dal diritto UE è di tre mesi, prorogabile fino a sei mesi su autorizzazione dello Stato competente, ma tale proroga non è automatica;
- L’iscrizione presso i servizi per l’impiego del Paese di destinazione non è un adempimento facoltativo, ma una condizione necessaria per mantenere il diritto all’indennità italiana;
- Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità dal quarto mese espone il lavoratore alle sanzioni previste dalla normativa italiana, indipendentemente dal fatto che si trovi fisicamente all’estero.
FAQ: NASpI e trasferimento all’estero
Posso percepire la NASpI se mi trasferisco in un Paese UE per cercare lavoro?
Sì, è possibile mantenere la NASpI per i primi tre mesi di soggiorno in un altro Paese dell’Unione europea, a condizione di aver rilasciato la DID, di essere rimasto disponibile per i servizi per l’impiego italiani per almeno quattro settimane prima della partenza e di iscriversi come richiedente lavoro nel Paese di destinazione.
Cosa succede dopo i primi tre mesi?
Dal quarto mese riprendono gli obblighi di condizionalità previsti dalla normativa italiana. I centri per l’impiego sono tenuti a convocare il lavoratore per le iniziative di politica attiva, e il mancato rispetto degli appuntamenti comporta le decurtazioni progressive dell’indennità.
La NASpI è portabile anche verso Paesi extra-UE?
No. Il regime di portabilità garantito dai Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 si applica esclusivamente ai Paesi dell’Unione europea. Per i trasferimenti verso Paesi terzi, le regole sono diverse e generalmente non consentono il mantenimento dell’indennità italiana.
Devo comunicare all’INPS che mi trasferisco all’estero?
È fortemente consigliabile informare sia il centro per l’impiego sia l’INPS del proprio trasferimento, al fine di evitare l’applicazione automatica delle sanzioni per condizionalità e per consentire la corretta gestione amministrativa della pratica.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.


