Conciliazione lavoro e famiglia, definito lo stanziamento 2017-2018

Conciliazione lavoro e famiglia: definito lo stanziamento per il biennio di riferimento pari a circa 110 milioni di euro. Scopri requisiti, aree di intervento e natura giuridica dell’incentivo ex art.…

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Conciliazione lavoro e famiglia: definito lo stanziamento per il biennio di riferimento

La conciliazione lavoro e famiglia rappresenta uno dei nodi più delicati del diritto del lavoro contemporaneo: come garantire ai lavoratori la possibilità di gestire le proprie responsabilità familiari senza che ciò si traduca in un freno alla produttività aziendale? Il legislatore ha risposto con uno strumento incentivante, disciplinato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 80 del 2015, che premia le imprese private capaci di regolamentare, attraverso la contrattazione collettiva aziendale, misure concrete di equilibrio tra vita professionale e vita privata. Comprendere come è stato definito lo stanziamento per il biennio di riferimento — pari a circa 110 milioni di euro — è essenziale per i professionisti e le aziende che intendono accedere all’incentivo o che si trovano a consigliare datori di lavoro in materia di welfare contrattuale.

Il quadro normativo: l’art. 25 del D.Lgs. n. 80/2015

L’incentivo per la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata trova il proprio fondamento nell’art. 25 del D.Lgs. n. 80 del 2015, norma che ha introdotto in via sperimentale una misura di sostegno economico alle imprese del settore privato. La ratio della disposizione è duplice: da un lato, stimolare la diffusione di accordi aziendali che vadano oltre il minimo garantito dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL); dall’altro, valorizzare la contrattazione di secondo livello come strumento di innovazione organizzativa e sociale. L’incentivo non costituisce, in senso tecnico, uno sgravio contributivo — poiché non riduce né azzera il carico contributivo per i dipendenti interessati — bensì un incentivo economico che riduce il saldo della denuncia contributiva nel periodo in cui viene operato il recupero del relativo ammontare.

Conciliazione lavoro e famiglia, definito lo stanziamento: importi e ripartizione

Relativamente alla conciliazione lavoro-famiglia, è stato definito lo stanziamento per il biennio di riferimento che ammonta a circa 110 milioni di euro (precisamente 55.200.000 euro per il primo anno e 54.600.000 euro per il secondo) in favore di quelle imprese private che hanno fatto richiesta all’INPS di usufruire dell’incentivo di cui all’Articolo 25 del D.Lgs. n. 80 del 2015, e che hanno provveduto altresì a depositare il CCNL aziendale contenente norme specifiche sulla conciliazione tra vita lavorativa e vita privata dei lavoratori.

L’importo spettante a ciascuna azienda è determinato in funzione del numero di richiedenti e della relativa forza occupazionale, con un limite massimo pari al 5% dell’imponibile previdenziale denunciato all’INPS nell’anno civile precedente. L’incentivo è fruibile una sola volta.

Le tre aree di intervento ammesse

Per accedere all’incentivo, il contratto collettivo aziendale deve prevedere misure che presentino carattere integrativo o innovativo rispetto alle disposizioni del CCNL di riferimento, riconducibili ad almeno due delle tre aree di seguito indicate:

  • Genitorialità: ad esempio, estensione temporale del congedo parentale oltre i limiti di legge;
  • Flessibilità organizzativa: ad esempio, adozione del lavoro agile (smart working), orari flessibili, banca ore;
  • Welfare aziendale: ad esempio, buoni per l’acquisto di servizi di cura per figli o familiari non autosufficienti.

La scelta di richiedere la copertura di almeno due aree risponde alla logica di garantire un intervento organico e non meramente simbolico sulla conciliazione tra lavoro e famiglia, evitando che l’incentivo venga utilizzato per misure isolate e prive di impatto reale sull’organizzazione del lavoro.

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Condizioni di accesso e requisiti soggettivi

L’accesso all’incentivo è subordinato al rispetto di due condizioni principali, che i professionisti devono verificare con attenzione prima di assistere il cliente nella presentazione della domanda:

  1. Il contratto aziendale deve riguardare un numero di dipendenti pari ad almeno il 70% della media dei lavoratori occupati dal datore di lavoro nell’anno civile precedente;
  2. L’accordo deve essere depositato telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro nell’arco temporale previsto dalla normativa di riferimento.

È la data di deposito telematico a determinare a quale annualità di stanziamento accede l’impresa richiedente: i depositi effettuati entro il 31 ottobre del primo anno consentono di partecipare ai fondi stanziati per quell’anno, a condizione che la domanda all’INPS sia presentata entro il 15 novembre; i depositi successivi — fino al 31 agosto dell’anno seguente — danno invece accesso ai fondi del secondo anno, con scadenza per la domanda fissata al 15 settembre.

Natura giuridica dell’incentivo: sgravio contributivo o incentivo economico?

Un aspetto di particolare rilevanza per i consulenti del lavoro e i giuslavoristi riguarda la corretta qualificazione giuridica della misura. Come anticipato, la copertura dell’intervento è a valere sulle somme precedentemente stanziate per gli sgravi contributivi connessi alla contrattazione di secondo livello. Tuttavia, ciò non è sufficiente a qualificare la misura come sgravio contributivo in senso tecnico. L’intervento, infatti, non possiede alcuna delle caratteristiche proprie degli sgravi: non riduce né azzera il carico contributivo dei datori di lavoro per i dipendenti interessati; non è correlato alle retribuzioni dei singoli lavoratori; prescinde — addirittura — dal materiale ed effettivo utilizzo delle misure di conciliazione introdotte, essendo premiata la mera regolamentazione contrattuale di quest’ultime. Può, quindi, ritenersi, più tecnicamente, un incentivo economico utile a ridurre il saldo della denuncia contributiva in cui viene operato il recupero del relativo ammontare.

Il testo integrale dell’articolo del Sole 24 Ore

Per saperne di più sulla conciliazione lavoro-famiglia e sull’incentivo destinato alle imprese interessate, riportiamo di seguito l’articolo pubblicato dal Sole 24 Ore (firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Conciliazione lavoro-famiglia con premio sull’imponibile”).

Ammontano a circa 110 milioni le somme messe a disposizione per il biennio di riferimento (55,200 per il primo anno e 54,600 per il secondo) in favore delle aziende che, avendo sottoscritto e depositato un contratto collettivo aziendale contenente istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e privata dei lavoratori, richiedono all’Inps l’accesso all’incentivo previsto dall’articolo 25 del Dlgs 80/15 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 novembre).
Si tratta di una nuova misura, introdotta in forma sperimentale, volta a premiare le aziende del settore privato più sensibili alle necessità personali dei propri dipendenti e che, a tal fine, prevedano, all’interno di un contratto aziendale anche di recepimento di uno territoriale (di secondo livello con controparte sindacale), l’adozione di specifici provvedimenti che presentino aspetti integrativi o innovativi, rispetto alle disposizioni stabilite dai singoli ccnl di riferimento.
Tre le aree di intervento: genitorialità (per esempio, estensione temporale congedo parentale); flessibilità organizzativa (per esempio, lavoro agile); welfare aziendale (per esempio, buoni per l’acquisto di servizi di cura). Le soluzioni introdotte dall’accordo aziendale devono riguardare almeno due aree tra quelle indicate.

Due le principali condizioni di accesso: il contratto aziendale deve riguardare un numero di dipendenti pari almeno al 70% della media di lavoratori occupati dal datore di lavoro, nell’anno civile precedente; l’accordo deve essere depositato telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro nell’arco temporale previsto dalla normativa vigente.

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È proprio la data di deposito che determina l’accesso ai fondi: se la trasmissione telematica è avvenuta entro il 31 ottobre del primo anno, l’azienda può partecipare ai fondi stanziati per l’anno in corso, sempre che entro il 15 novembre abbia presentato istanza all’Inps. Se, invece, il deposito telematico interviene nel periodo successivo fino al 31 agosto dell’anno seguente, i fondi disponibili sono quelli stanziati per l’anno seguente e la scadenza per l’inoltro della domanda all’Inps è fissata al 15 settembre. L’incentivo, il cui importo è in funzione del numero e della forza occupazionale dei richiedenti, è fruibile una sola volta. Il suo ammontare non può eccedere il 5% dell’imponibile previdenziale denunciato all’Inps nell’anno civile precedente.

In chiusura, una considerazione. La circostanza che la copertura dell’intervento sia a valere sulle somme precedentemente stanziate per gli sgravi connessi alla contrattazione di secondo livello, non sembra sufficiente (al di là di quanto indicato nel Dm e nei documenti di prassi) a qualificare la misura in rassegna come sgravio contributivo. L’intervento, infatti, non possiede alcuna delle caratteristiche degli sgravi: non riduce o azzera il carico contributivo dei datori di lavoro per i dipendenti interessati; non è correlato alle retribuzioni dei lavoratori; prescinde – addirittura – dal materiale, effettivo utilizzo delle misure di conciliazione introdotte, essendo premiata la mera regolamentazione, di quest’ultime, da parte della contrattazione aziendale. Può, quindi, ritenersi, più tecnicamente, un incentivo economico utile a ridurre il saldo della denuncia contributiva in cui viene operato il recupero del relativo ammontare.

FAQ: Conciliazione lavoro e famiglia — le domande più frequenti

Che cos’è l’incentivo per la conciliazione lavoro-famiglia?

È un incentivo economico previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 80/2015, rivolto alle imprese private che sottoscrivono e depositano un contratto collettivo aziendale contenente misure specifiche di conciliazione tra vita lavorativa e vita privata dei dipendenti. Non si tratta di uno sgravio contributivo in senso tecnico, ma di una riduzione del saldo della denuncia contributiva.

A quanto ammonta lo stanziamento complessivo?

Lo stanziamento complessivo per il biennio di riferimento ammonta a circa 110 milioni di euro, suddivisi in due tranche annuali (55,2 milioni per il primo anno e 54,6 milioni per il secondo).

Quali aree deve coprire il contratto aziendale per accedere all’incentivo?

Il contratto deve prevedere misure riconducibili ad almeno due delle tre aree ammesse: genitorialità, flessibilità organizzativa e welfare aziendale. Le misure devono avere carattere integrativo o innovativo rispetto al CCNL applicato.

Qual è il limite massimo dell’incentivo?

L’incentivo non può superare il 5% dell’imponibile previdenziale denunciato all’INPS nell’anno civile precedente. È fruibile una sola volta.

La misura è ancora attuale?

Il meccanismo introdotto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 80/2015 ha costituito un modello di riferimento per le successive politiche di welfare aziendale e conciliazione lavoro-famiglia. I principi che lo ispirano — valorizzazione della contrattazione di secondo livello, flessibilità organizzativa, sostegno alla genitorialità — continuano a orientare la legislazione lavoristica attuale e rappresentano un punto di partenza imprescindibile per i professionisti che operano in questo ambito.

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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