Portiere, i lavori extra per i condòmini vanno effettuati in altri orari
Una delle questioni più frequenti nella gestione del personale condominiale riguarda i confini delle mansioni del portiere: fino a dove arriva il suo obbligo contrattuale e quando, invece, si entra nel territorio dei favori personali ai singoli condòmini? La risposta è netta: il portiere di uno stabile non deve svolgere lavori extra per i condòmini durante l’orario in cui presta servizio, ma può naturalmente svolgerli in altri orari, a determinate condizioni. Capire questa distinzione è essenziale tanto per il lavoratore quanto per l’amministratore di condominio, poiché le conseguenze — disciplinari, assicurative e persino penali — possono essere rilevanti.
Le mansioni del portiere di condominio: cosa dice il CCNL
Le mansioni del portiere di condominio sono definite dal CCNL Proprietari di Fabbricato. Il contratto collettivo attribuisce al portiere compiti precisi: la vigilanza dello stabile, la distribuzione della corrispondenza, la sostituzione delle lampadine nelle parti comuni, l’effettuazione di piccole riparazioni per le quali non sia richiesta alcuna specializzazione o qualifica e, in alcuni casi, la pulizia degli spazi comuni.
Si tratta, in tutti i casi, di compiti che hanno a che fare con il condominio nella sua generalità, non con i singoli abitanti dello stabile. La distinzione non è formale: essa delimita con precisione il perimetro della prestazione lavorativa e, di conseguenza, la copertura assicurativa INAIL e la responsabilità datoriale.
Perché il portiere non può fare commissioni personali durante l’orario di lavoro
Come Figaro rossiniano, tutti lo vogliono: i condòmini gli chiedono di andare a fare la spesa per la signora del terzo piano, passare in farmacia per quella del quarto, pulire in casa del signor Rossi e stirare le camicie del signor Bianchi. Tali attività, però, non rientrano nel mansionario del dipendente del condominio. Il portiere dovrà rifiutarsi di compierle durante l’orario di lavoro, mentre potrà eseguirle, qualora voglia, in altri orari.
Il rischio, se un portiere si presta a eseguire commissioni che esulano dal suo lavoro durante il turno di servizio, non è solo quello palese di trascurare le mansioni per le quali è stato assunto. Vi è anche un problema di copertura assicurativa: un infortunio occorso durante il tragitto dal palazzo al supermercato, oppure mentre il portiere si trova nell’appartamento di un condòmino per eseguire qualche pulizia, non verrebbe coperto dall’assicurazione INAIL, proprio perché avvenuto al di fuori del luogo di lavoro contrattualmente definito — la guardiola e le parti comuni del condominio.
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Il ruolo dell’amministratore di condominio: diffida e procedimento disciplinare
L’amministratore di condominio che dovesse rendersi conto di questa prassi scorretta potrà inviare al portiere una lettera di diffida, esortandolo a eseguire unicamente le mansioni contrattualmente stabilite. Se il comportamento persistesse, si dovrà applicare quanto previsto dall’iter disciplinare del contratto collettivo di lavoro, con sanzioni progressive che possono arrivare fino al licenziamento nei casi più gravi.
È bene che l’amministratore documenti con cura le violazioni riscontrate, poiché l’onere della prova in sede disciplinare — e ancor più in sede giudiziale — grava sul datore di lavoro.
Lavori extra del portiere fuori dall’orario di servizio: cosa è consentito
Come è vietato al portiere effettuare commissioni per i singoli condòmini durante l’orario di portineria, gli è altresì proibito lo svolgimento di attività parallele durante il servizio: ad esempio, intrattenersi in lunghe telefonate inerenti a una seconda occupazione usando il cellulare messo a disposizione dal condominio. Tale comportamento, se dimostrabile, può comportare anche il licenziamento.
Una seconda attività lavorativa può essere svolta solo al di fuori dell’orario di assunzione — e il datore di lavoro in tal caso non può impedirlo (Cassazione, Sentenza 13196) — a condizione però di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente: il D.Lgs. 66/2003 e la Circolare del Lavoro 8/2005 stabiliscono che si possono svolgere due lavori solo nel rispetto del riposo giornaliero di almeno 11 ore ogni 24 ore e del riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive. Il dipendente con doppio impiego ha l’onere di comunicare sia all’amministratore di condominio sia al secondo datore di lavoro l’ammontare delle sue ore totali di lavoro e di fornire ogni altra informazione utile.
Casi particolari: malattia, doppio lavoro e scarso rendimento
Il portiere lavora altrove durante la malattia: quali conseguenze?
Il lavoratore è in malattia e il condominio scopre che nei giorni di convalescenza ha svolto un altro lavoro altrove? Così facendo, il dipendente viola i doveri generali di correttezza e buona fede. Tuttavia, nel caso in cui la seconda attività non evidenzi una simulazione della patologia né ne ritardi la guarigione, potrebbe essere ammessa (Cassazione, Sentenza 21667). La valutazione è sempre caso per caso e richiede un’analisi attenta delle circostanze concrete.
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Scarso rendimento: quando si può licenziare il portiere?
Nel caso in cui il lavoratore non fosse impegnato in un doppio lavoro, ma risultasse comunque carente nelle sue prestazioni, si potrebbe ipotizzare il licenziamento per scarso rendimento (Cassazione, Sentenza 18678). Anche in questo caso, la prova della insufficienza qualitativa o quantitativa della prestazione spetta al datore di lavoro, che dovrà dimostrare il divario rispetto agli standard attesi.
FAQ: Portiere e lavori extra per i condòmini
Il portiere può fare la spesa per un condòmino durante l’orario di lavoro?
No. Le commissioni personali per i singoli condòmini non rientrano nelle mansioni contrattualmente previste dal CCNL Proprietari di Fabbricato. Svolgerle durante l’orario di servizio espone il portiere a provvedimenti disciplinari e, in caso di infortunio, alla perdita della copertura INAIL.
Il portiere può svolgere un secondo lavoro fuori dall’orario di portineria?
Sì, purché vengano rispettati i limiti di riposo giornaliero (almeno 11 ore ogni 24) e settimanale (almeno 24 ore consecutive) previsti dal D.Lgs. 66/2003. Il portiere è tenuto a informare entrambi i datori di lavoro delle ore totali lavorate.
Cosa può fare l’amministratore se il portiere svolge attività non consentite durante il servizio?
L’amministratore può inviare una lettera di diffida e, in caso di reiterazione, avviare il procedimento disciplinare previsto dal contratto collettivo, con sanzioni che possono arrivare fino al licenziamento.
Il portiere in malattia può lavorare per un altro datore?
Solo se tale attività non simula la malattia né ne ritarda la guarigione. La Cassazione ha ammesso questa possibilità in casi specifici, ma la valutazione è sempre rimessa al giudice sulla base delle circostanze concrete.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



