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Portiere in malattia:

Cosa deve fare il portiere di uno stabile in caso di malattia? E l’amministratore? Sono queste ed altre le domande cui risponde un articolo pubblicato oggi (20.10.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Vincenzo Di Domenico; Titolo: “Dal portiere in malattia certificato entro due giorni” che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

È una fresca mattina d’autunno. In un condominio del centro di Roma, il portiere dovrebbe iniziare a lavorare alle ore sette, ma mezz’ora prima dell’inizio, telefona all’amministratore per avvisare che non potrà esserci: è malato e resterà a letto. Quali sono in tale caso gli adempimenti da parte dell’amministratore e del portiere ?

Entro due giorni il certificato

Il lavoratore riferirà al datore, entro due giorni, il numero di protocollo del certificato telematico redatto dal medico, per comprovare la malattia e la sua durata. È importante che il portiere in malattia non si presenti sul posto di lavoro: il rischio, per il condominio, sarebbe quello di incorrere nella violazione degli obblighi dettati dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Se invece il lavoratore volesse riprendere a svolgere la sua mansione, pensando di avere recuperato le energie? Solo un certificato medico di rettifica potrebbe permettergli di rientrare in anticipo.

Casi particolari

Può accadere che il custode decida di trascorrere il periodo di malattia altrove (magari presso un parente). In tal caso, deve avvisare l’amministratore per iscritto, precisando l’indirizzo di temporanea reperibilità, per garantire al datore la possibilità di predisporre le visite mediche di controllo, come è suo diritto (si veda anche la sentenza di Cassazione 1585/2013).

Altre volte potrebbe succedere che il portiere dichiari di essere malato, ma in quegli stessi giorni svolga un’attività lavorativa secondaria. Di fronte a una simile situazione, tale comportamento potrebbe giustificare il licenziamento, in relazione agli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà (come da sentenza della Cassazione 14046/2015). Ma non è sempre così. Anche se, in linea di principio, lo stato di malattia non permette lo svolgimento di altro, ci sono casi in cui è possibile praticare attività lavorative, sportive e amatoriali. A dimostrazione di quanto detto prima, c’è una sentenza, sempre della Cassazione (n. 5106 del 2008), che ha dato ragione a una lavoratrice che, invece di stare a riposo, ha partecipato a una trasmissione televisiva, asserendo che l’importante è che non venga pregiudicata «la guarigione o la sua tempestività».

L’indennità di malattia

Nel periodo di malattia, al portiere spetta la cosiddetta indennità di malattia, assicurata dall’iscrizione alla Cassa Portieri. Si tratta di un importo che varia dal 56% al 73% della retribuzione giornaliera media: per computarlo, l’amministratore di condominio potrà andare sul sito www.cassaportieri.it e cliccare sull’apposito foglio di calcolo. L’indennità verrà anticipata al portiere dal condominio, che in seguito chiederà il rimborso alla Cassa. Attenzione: la Cassa ha bisogno non solo del certificato medico con prognosi ma anche di quello con diagnosi. Il primo lo invia alla Cassa l’amministratore, il secondo lo invia il portiere.

Non tutte le malattie sono soggette a rimborso. Non sono rimborsabili, per esempio, quelle derivate da: interventi chirurgici di carattere estetico (se non necessari a causa di infortuni); l’uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti; la pratica di atletica pesante.

La sostituzione

Il portiere potrebbe essere sostituito da un’altra persona, con cui il condominio instaurerà un rapporto di lavoro autonomo a tempo determinato (ricorso a un’impresa di pulizie oppure ad assunzione di una persona dipendente). In certe realtà condominiali potrebbe esserci il caso in cui il portiere, ammalato, fruisce di alloggio; a tal riguardo può farsi sostituire da un familiare convivente a cui spetterà lo stesso trattamento normativo ed economico, assumendolo a tempo determinato.

Dopo 180 giorni di malattia

Superata la soglia dei 180 giorni, il portiere non ha più diritto all’indennità e rappresentano l’arco di tempo entro il quale al lavoratore è garantito il mantenimento del posto di lavoro nonostante l’assenza. Ci sono solo tre motivi per cui è possibile licenziare durante questo periodo comporto: per giusta causa (una condotta così grave, da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto), per giustificato motivo oggettivo (sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa), oppure per decisione da parte dell’assemblea condominiale di togliere il servizio di portierato. Il conteggio del comporto può esser interrotto qualora il lavoratore richieda al datore di godere delle ferie maturate. Ma superato tale periodo, il portiere potrebbe vedersi intimato il licenziamento.

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