Infortunio breve, i nuovi moduli INAIL per la comunicazione

Scopri come funzionano i nuovi moduli INAIL per la comunicazione dell’infortunio breve: obblighi, campo di applicazione e procedura telematica.

Distacco, in caso di infortunio risponde il nuovo soggetto

Infortunio breve, i nuovi moduli INAIL per la comunicazione

La gestione dell’infortunio breve rappresenta uno degli adempimenti più delicati per i datori di lavoro italiani: un errore procedurale — anche involontario — può tradursi in sanzioni significative. Capire come funzionano i nuovi moduli INAIL per la comunicazione degli infortuni brevi, quali lavoratori rientrano nel campo di applicazione e come si raccorda l’obbligo comunicativo con la denuncia assicurativa vera e propria è quindi essenziale per chiunque gestisca risorse umane o si occupi di sicurezza sul lavoro.

Che cos’è un infortunio breve e quando scatta l’obbligo di comunicazione

Per infortunio breve si intende l’evento lesivo che comporta un’assenza dal lavoro di almeno un giorno oltre a quello dell’infortunio e fino a tre giorni complessivi. L’obbligo di comunicazione — distinto dalla classica denuncia assicurativa — è disciplinato dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e ha finalità esclusivamente statistiche e informative, non assicurative.

La distinzione è fondamentale: la comunicazione per l’infortunio breve non sostituisce la denuncia ex articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965, che rimane obbligatoria quando la prognosi supera i tre giorni fin dall’origine o quando un infortunio inizialmente breve si prolunga oltre tale soglia.

Il campo di applicazione: chi è coinvolto

L’obbligo di comunicazione degli infortuni brevi riguarda una platea molto ampia di soggetti. Sono tenuti all’adempimento i datori di lavoro che impiegano:

  • lavoratori subordinati di qualsiasi categoria;
  • lavoratori autonomi, compresi i parasubordinati;
  • artigiani e altre figure assimilate.

Sono invece esclusi dall’obbligo i ruoli organici di determinati Ministeri, come le Forze armate e i Vigili del fuoco, per i quali vigono discipline speciali. Questa perimetrazione, chiarita dall’INAIL con la circolare n. 42/2017, rimane il riferimento interpretativo consolidato, confermato dalla prassi applicativa successiva.

I nuovi moduli INAIL per la comunicazione dell’infortunio breve

L’INAIL ha reso disponibile sul proprio portale istituzionale un servizio telematico dedicato, denominato «Comunicazione di infortunio», accessibile dalla macrosezione «Denuncia di infortunio e malattia professionale». Datori di lavoro e intermediari abilitati accedono con le credenziali già in loro possesso, senza necessità di nuova registrazione.

→ Leggi anche: La comunicazione dei dati dei familiari a carico tra certificazione fiscale e disciplina delle detrazioni

Come si accede e si compila il modulo

La procedura telematica guida l’utente nella compilazione del modulo di comunicazione, richiedendo i dati essenziali dell’evento: generalità del lavoratore, data e modalità dell’infortunio, numero identificativo del certificato medico (o, in mancanza, il certificato cartaceo), data di rilascio e giorni di prognosi. È onere del lavoratore fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico trasmesso telematicamente dai medici e dalle strutture sanitarie, acquisito dall’INAIL e consultabile attraverso il servizio on line «Ricerca certificati medici».

Qualora il certificato sia inviato a mezzo PEC — e quindi privo di numero identificativo — nel campo corrispondente del modulo dovrà essere inserito un codice fittizio di dodici caratteri alfanumerici.

Impossibilità tecnica: la procedura alternativa via PEC

In caso di impossibilità tecnica di utilizzare il servizio telematico, l’obbligo può essere assolto inviando il modulo via PEC alla sede INAIL territorialmente competente, allegando obbligatoriamente la schermata dell’errore riscontrato. Si tratta di una modalità residuale, da attivare solo quando il sistema on line risulti effettivamente inaccessibile.

Istruzioni specifiche per datori di lavoro agricoli e settori particolari

La circolare INAIL prevede istruzioni ad hoc per i datori di lavoro agricoli e per i datori di lavoro privati i cui dipendenti siano assicurati presso altri enti o attraverso polizze private. Anche i rispettivi intermediari sono destinatari di indicazioni operative specifiche, che tengono conto delle peculiarità dei rispettivi regimi assicurativi.

Il raccordo tra comunicazione statistica e denuncia assicurativa

Il sistema normativo prevede due livelli di adempimento che si intersecano in modo preciso, e la corretta comprensione del loro rapporto è cruciale per evitare omissioni sanzionabili.

Quando la denuncia assicurativa assorbe la comunicazione statistica

Se l’infortunio supera i tre giorni di prognosi fin dall’origine, il datore di lavoro è tenuto a presentare la classica denuncia di infortunio ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965. In questo caso, come chiarito dall’articolo 18 del Testo Unico, la denuncia assicurativa vale anche ai fini dell’assolvimento della comunicazione statistica: non è quindi necessario effettuare entrambi gli adempimenti.

→ Leggi anche: Gestione Separata INPS: il nuovo canale telematico per i rimborsi

Quando la prognosi si prolunga oltre i tre giorni

La situazione si complica quando un infortunio inizialmente classificato come breve — e per il quale è già stata effettuata la comunicazione statistica on line — si prolunga oltre i tre giorni. In questo caso scatta comunque l’obbligo di effettuare la denuncia ai fini assicurativi, distinta e aggiuntiva rispetto alla comunicazione già inviata.

Per semplificare questo passaggio, la procedura INAIL consente di ricercare l’originaria comunicazione all’interno dell’applicativo «Comunicazioni inviate» (accessibile dalla sezione «Comunicazione di infortunio») e di utilizzare la funzione «Converti in denuncia». Sarà tuttavia necessario integrare il modulo con le informazioni non presenti nella comunicazione originaria — in particolare i dati retributivi, necessari per il calcolo dell’indennità di inabilità temporanea.

Le sanzioni per omessa o tardiva comunicazione

Il regime sanzionatorio applicabile è articolato in due fasce, con espressa esclusione delle specifiche sanzioni contenute nel D.P.R. n. 1124/1965:

  • Omessa o tardiva comunicazione statistica (infortuni da 1 a 3 giorni): sanzione da 548 a 1.972,80 euro;
  • Mancata o tardiva denuncia assicurativa (infortuni superiori a 3 giorni): sanzione da 1.096 a 4.932 euro.

Ai fini dell’accertamento e del monitoraggio, le comunicazioni di infortunio breve confluiscono nel servizio telematico «Cruscotto Infortuni», strumento di controllo a disposizione degli organi preposti alla vigilanza.

Il testo integrale dell’articolo del Sole 24 Ore sulla circolare INAIL 42/2017

Di seguito riportiamo il testo dell’articolo pubblicato dal Sole 24 Ore (Firma: Barbara Massara; Titolo: «Obbligo di denuncia se l’infortunio si prolunga»), che analizza nel dettaglio il contenuto della circolare INAIL 42/2017.

Con la circolare n. 42/17 l’Inail ha fornito il nuovo modulo per la comunicazione degli infortuni con prognosi di almeno un giorno (oltre quello dell’evento), obbligatoria da ieri. Nel provvedimento viene chiarito il campo di applicazione del nuovo obbligo, che riguarda tutti i lavoratori subordinati e autonomi (compresi parasubordinati, artigiani, etc), con la sola esclusione di determinati ruoli organici di alcuni Ministeri (ad esempio, Forze armate, Vigili del fuoco etc).

Il nuovo modulo

Ai fini dell’adempimento, l’Istituto rende disponibile sul proprio sito un nuovo servizio telematico

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

Resta aggiornato sul lavoro
Ricevi ogni mattina le notizie e le scadenze che contano. Gratis, un’email al giorno, disdici quando vuoi.