Infortunio sul lavoro dovuto a colpa del lavoratore secondo la Cassazione

Infortunio sul lavoro dovuto a colpa del lavoratore secondo la Cassazione: principi giuridici, condotta abnorme, concorso di colpa e implicazioni pratiche per datori e lavoratori.

Infortunio sul lavoro dovuto a colpa del lavoratore secondo la Cassazione

Infortunio sul lavoro dovuto a colpa del lavoratore secondo la Cassazione: principi generali e applicazione pratica

Capire quando un infortunio sul lavoro è dovuto a colpa del lavoratore secondo la Cassazione è fondamentale tanto per i datori di lavoro che intendono difendersi da pretese risarcitorie infondate, quanto per i lavoratori che vogliono comprendere i limiti della tutela loro riconosciuta dall’ordinamento. La giurisprudenza di legittimità ha elaborato nel tempo una serie di criteri precisi per distinguere i casi in cui la responsabilità ricade esclusivamente sul dipendente da quelli in cui il datore di lavoro rimane comunque corresponsabile, anche parzialmente, dell’evento dannoso.

Il quadro normativo di riferimento: artt. 2043, 2051 e 2087 c.c.

Il sistema della responsabilità per infortuni sul lavoro si articola attorno a tre disposizioni codicistiche fondamentali. L’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, configurando una responsabilità di natura contrattuale. L’art. 2051 c.c. disciplina la responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia, salvo il caso fortuito. L’art. 2043 c.c., infine, regola la responsabilità aquiliana generale per fatto illecito doloso o colposo.

Quando il lavoratore agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da infortunio, può fondare la propria pretesa su ciascuna di queste norme, a seconda delle circostanze concrete. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che nessuna di esse opera in modo automatico: occorre sempre verificare se la condotta del lavoratore abbia interrotto il nesso causale tra il comportamento del datore e l’evento lesivo.

Quando la colpa esclusiva del lavoratore esclude la responsabilità del datore

La Corte di Cassazione ha affermato in numerose pronunce che la colpa esclusiva del lavoratore costituisce un’ipotesi di caso fortuito idonea a interrompere il nesso causale e a esonerare il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità. Affinché si configuri tale ipotesi, è necessario che la condotta del dipendente presenti tre caratteri cumulativi: deve essere imprevedibile rispetto al normale svolgimento dell’attività lavorativa, abnorme rispetto alle mansioni assegnate, e autonoma rispetto alle direttive ricevute.

Il concetto di condotta abnorme è quello che la giurisprudenza ha maggiormente elaborato. Non è sufficiente che il lavoratore abbia agito in modo imprudente: occorre che la sua condotta si collochi al di fuori di ogni prevedibile sviluppo del rapporto lavorativo, sì da rendere irrilevante, ai fini causali, qualsiasi eventuale carenza organizzativa o strutturale imputabile al datore.

La distinzione tra imprudenza ordinaria e condotta abnorme

La distinzione tra semplice imprudenza del lavoratore — che può al più ridurre il quantum risarcitorio ai sensi dell’art. 1227 c.c. — e condotta abnorme idonea a escludere del tutto la responsabilità datoriale è una delle questioni più delicate affrontate dalla Cassazione. In linea generale, la mera violazione di una norma di sicurezza da parte del dipendente non è sufficiente a liberare il datore, il quale rimane tenuto a garantire condizioni di lavoro sicure anche nei confronti di lavoratori che non osservino scrupolosamente le procedure. Diverso è il caso in cui il lavoratore adotti una modalità operativa del tutto estranea alle sue mansioni e alle istruzioni ricevute, ponendo in essere un rischio del tutto nuovo e autonomo.

Il caso del giornalista RAI: Cassazione n. 23410

Un esempio paradigmatico di infortunio sul lavoro dovuto a colpa esclusiva del lavoratore secondo la Cassazione è rappresentato dalla sentenza n. 23410 della Sezione Lavoro, con cui la Corte ha respinto la domanda di risarcimento danni proposta da Casagit e da un giornalista televisivo nei confronti della RAI a seguito di una caduta del lavoratore da una passerella. Nessuna anomalia è infatti emersa dalla struttura utilizzata per l’intervista svolta dal giornalista, il quale aveva liberamente ed imprudentemente scelto di procedere sulla stessa camminando all’indietro.

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Il giornalista aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Rai s.p.a. per conseguirne la condanna, ai sensi dell’art. 2051 c.c. o dell’art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti all’esito dell’infortunio occorsogli allorquando, nel corso delle prove di una trasmissione televisiva, mentre camminava su di una passerella di materiale trasparente priva di balaustra, era caduto da un’altezza di circa m. 1,50.

Nel giudizio interveniva volontariamente la Casagit – Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani, che chiedeva la condanna della Rai al pagamento degli importi da essa versati in favore dell’assistito oltre all’ulteriore importo per spese mediche future.

Il Tribunale rigettava le domande proposte dal ricorrente e dalla Casagit, con pronuncia che veniva successivamente confermata anche in appello.

Le motivazioni della Cassazione: condotta imprudente e interruzione del nesso causale

La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, nella sentenza in esame, che la Corte di merito aveva ragionevolmente ritenuto che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del giornalista il quale, ponendo in essere una condotta assolutamente imprudente, aveva liberamente scelto le modalità di svolgimento dell’intervista: in movimento, su di una passerella sospesa e camminando all’indietro, in modo tale da non avere alcuna visuale della passerella stessa sulla quale transitava. Dall’attività istruttoria non era emersa alcuna anomalia intrinseca della struttura né un difetto attinente al funzionamento della passerella. La Corte di merito aveva quindi escluso la sussistenza di alcuna responsabilità della società datrice di lavoro ai sensi dell’art. 2043 c.c. per aver posto in essere una situazione di insidia o trabocchetto.

Ragion per cui anche la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla Casagit, confermando il principio secondo cui la scelta autonoma e imprudente del lavoratore di adottare modalità operative pericolose — in assenza di qualsiasi vizio strutturale o organizzativo imputabile al datore — integra quella condotta abnorme idonea a interrompere il nesso causale e a escludere ogni responsabilità risarcitoria in capo al datore di lavoro.

Concorso di colpa del lavoratore e riduzione del risarcimento

Nei casi in cui la condotta del lavoratore non sia così estrema da integrare una colpa esclusiva, la Cassazione applica il principio del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il giudice è chiamato a valutare in che misura il comportamento del dipendente abbia contribuito causalmente all’evento, riducendo proporzionalmente il risarcimento dovuto dal datore. Tale valutazione è tipicamente rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata.

È importante sottolineare che, anche in presenza di un concorso di colpa del lavoratore, il datore non è mai completamente esonerato se non ha adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dall’art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. n. 81/2008. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la posizione di garanzia del datore di lavoro impone un obbligo di vigilanza attiva che non può essere neutralizzato dalla semplice imprudenza del dipendente.

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Implicazioni pratiche per datori di lavoro e lavoratori

Per i datori di lavoro, la giurisprudenza della Cassazione sull’infortunio sul lavoro dovuto a colpa del lavoratore offre una linea difensiva percorribile, ma soggetta a condizioni rigorose. È necessario dimostrare: (i) l’assenza di qualsiasi vizio strutturale o organizzativo; (ii) il corretto adempimento degli obblighi formativi e informativi nei confronti del lavoratore; (iii) la natura abnorme e imprevedibile della condotta del dipendente. La sola dimostrazione dell’imprudenza del lavoratore, senza questi elementi, non è sufficiente a ottenere il rigetto della domanda risarcitoria.

Per i lavoratori, è fondamentale comprendere che la tutela offerta dall’ordinamento — sia in sede civile che attraverso il sistema INAIL — non è illimitata. Comportamenti che si discostano in modo marcato dalle istruzioni ricevute e dalle normali modalità di svolgimento delle mansioni possono determinare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento del danno differenziale.

FAQ: Infortunio sul lavoro e colpa del lavoratore

La colpa del lavoratore esclude sempre il risarcimento?

No. Solo la colpa esclusiva e abnorme del lavoratore, tale da interrompere il nesso causale, può esonerare completamente il datore di lavoro. In tutti gli altri casi si applica il concorso di colpa con riduzione proporzionale del risarcimento.

Cosa si intende per condotta abnorme del lavoratore?

Per condotta abnorme si intende un comportamento del tutto imprevedibile, estraneo alle mansioni assegnate e alle istruzioni ricevute, che introduce un rischio del tutto nuovo e autonomo rispetto a quello connesso all’attività lavorativa ordinaria.

Il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile anche se ha rispettato tutte le norme di sicurezza?

In linea di principio, il rispetto delle norme di sicurezza riduce significativamente il rischio di responsabilità. Tuttavia, l’art. 2087 c.c. impone un obbligo di sicurezza che va oltre il mero rispetto delle disposizioni legislative, richiedendo l’adozione di tutte le misure tecnicamente possibili. Solo in presenza di una condotta abnorme del lavoratore il datore può essere completamente esonerato.

Qual è il ruolo dell’INAIL in caso di infortunio per colpa del lavoratore?

L’INAIL eroga le prestazioni assicurative indipendentemente dalla colpa del lavoratore, salvo il caso di dolo. Tuttavia, se il datore di lavoro viene ritenuto responsabile, l’INAIL esercita azione di regresso nei suoi confronti per recuperare le somme erogate.

 

La Redazione di Diritto & Lavoro

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Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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