Trasferimento lavoratori, è possibile anche durante la CIGS

Il trasferimento dei lavoratori è possibile anche durante la CIGS: scopri i presupposti normativi, il requisito dei 90 giorni e le implicazioni pratiche per le imprese in ristrutturazione.

Trasferimento lavoratori durante la CIGS: è possibile? La risposta del Ministero del Lavoro

Una delle questioni più dibattute in materia di ammortizzatori sociali riguarda la possibilità di procedere al trasferimento dei lavoratori durante la CIGS. La risposta è affermativa: il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 14, ha chiarito che è possibile il trasferimento dei lavoratori tra due unità produttive della stessa impresa anche durante la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, a determinate condizioni. Comprendere i presupposti e i limiti di questa facoltà è essenziale per le imprese che gestiscono programmi di ristrutturazione e per i professionisti che le assistono.

Il quadro normativo di riferimento: il D.Lgs. 148/2015 e il requisito dei 90 giorni

Il punto di partenza per comprendere la questione è l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015, il decreto attuativo del Jobs Act che ha riordinato la normativa in materia di ammortizzatori sociali. La disposizione stabilisce che, per beneficiare del trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere «presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione».

L’accento posto sull’effettivo lavoro — ossia sulle giornate di concreta presenza lavorativa, a prescindere dalla loro durata — ha generato dubbi interpretativi in alcune situazioni operative, in particolare quando le esigenze organizzative dell’impresa richiedono lo spostamento del personale tra diversi stabilimenti durante il periodo di fruizione della CIGS.

Trasferimento lavoratori e CIGS: il chiarimento ministeriale

Il caso tipico è quello delle imprese che, nell’ambito del programma di interventi previsto dall’articolo 24 del D.Lgs. 148/2015 — finalizzato a superare inefficienze organizzative e gestionali — si trovano nella necessità di trasferire maestranze da un sito produttivo a un altro. In questo contesto sorge spontanea la domanda: il trasferimento del lavoratore a un’unità produttiva diversa da quella per cui è stata richiesta la CIGS fa venire meno il diritto all’ammortizzatore?

Il Ministero del Lavoro ha risposto negativamente. Il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità operativa richiedente va verificato esclusivamente con riferimento alla data di presentazione della domanda di CIGS, relativa all’originaria unità produttiva. Una volta soddisfatta questa condizione, i lavoratori — durante il periodo di fruizione del trattamento — possono transitare su una diversa unità facente capo alla medesima impresa, in cui opera la CIGS, senza che questo comporti il venir meno del diritto all’ammortizzatore sociale.

→ Leggi anche: Il trasferimento del lavoratore tra consenso e giustificato motivo: fondamenti normativi e tutele contro i trasferimenti discriminatori

In altri termini, il trasferimento lavoratori è possibile anche durante la CIGS, purché il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro fosse già maturato al momento della domanda originaria. Gli spostamenti successivi tra unità della medesima impresa, entrambe interessate dalla cassa integrazione straordinaria, non rilevano ai fini del calcolo dell’anzianità richiesta.

Cosa si computa nei 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro

Per una corretta applicazione della norma è utile ricordare quali periodi concorrono al raggiungimento della soglia dei 90 giorni. In analogia con la precedente normativa (articolo 16, comma 1, della legge 223/1991), nei 90 giorni sono compresi:

  • i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie e festività;
  • i periodi di assenza per infortunio;
  • i periodi di maternità obbligatoria, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

Inoltre, in caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, si tiene conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante. La stessa logica si applica al cambio di appalto: nell’ipotesi di subentro, per i lavoratori transitati nel nuovo soggetto nel contesto della medesima attività appaltata, i 90 giorni si calcolano tenendo conto di tutto il periodo durante il quale i lavoratori sono stati impiegati, a prescindere dal mutamento del profilo datoriale.

Implicazioni pratiche per le imprese in ristrutturazione

La chiarezza interpretativa fornita dal Ministero ha un impatto diretto sulla gestione dei programmi di ristrutturazione aziendale. Le imprese multi-sito che accedono alla CIGS per crisi o riorganizzazione possono ora pianificare con maggiore certezza gli spostamenti del personale tra unità produttive, senza il rischio di pregiudicare il diritto dei lavoratori all’ammortizzatore sociale. Questo consente di ottimizzare l’allocazione delle risorse umane durante la fase di transizione, mantenendo al contempo la copertura previdenziale per i dipendenti coinvolti.

È tuttavia fondamentale che il trasferimento avvenga tra unità produttive della medesima impresa e che entrambe siano interessate dalla CIGS. Il rispetto di questi presupposti è condizione necessaria affinché lo spostamento non incida negativamente sul diritto all’integrazione salariale.

→ Leggi anche: Trasferimento di azienda e continuità del rapporto di lavoro: diritti e obblighi del nuovo datore

FAQ: Trasferimento lavoratori e CIGS

Il trasferimento del lavoratore durante la CIGS fa perdere il diritto all’ammortizzatore?

No. Secondo il chiarimento ministeriale, il trasferimento tra unità produttive della stessa impresa, entrambe interessate dalla CIGS, non fa venire meno il diritto all’integrazione salariale, a condizione che il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro fosse già maturato alla data di presentazione della domanda originaria.

Il requisito dei 90 giorni deve essere verificato nella nuova unità produttiva di destinazione?

No. Il requisito va verificato esclusivamente con riferimento all’unità produttiva per la quale è stata presentata la domanda di CIGS, alla data di presentazione della stessa. Gli spostamenti successivi non impongono una nuova verifica dell’anzianità.

La regola si applica anche in caso di trasferimento d’azienda o cambio di appalto?

Sì, con le dovute specificità. In caso di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., l’anzianità maturata presso il cedente è computata. In caso di cambio di appalto, i 90 giorni si calcolano considerando l’intero periodo di impiego nell’attività appaltata, indipendentemente dal mutamento del datore di lavoro.

Quali periodi di assenza rientrano nel computo dei 90 giorni?

Rientrano nel computo i periodi di ferie, festività, infortunio e maternità obbligatoria. Non si tratta quindi di soli giorni di presenza fisica in azienda, ma di un concetto più ampio che include le assenze giuridicamente equiparate al lavoro effettivo.

 

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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