Advertisement

Apprendistato duale firmato accordo:

È stato firmato l’accordo interconfederale su apprendistato duale tra i sindacati e la Confindustria e che consentirà agli studenti di conseguire il titolo di studio lavorando, con la c.d. alternanza scuola-lavoro. L’accordo comporterà pertanto l’applicazione delle norme introdotte dal decreto di riordino dei contratti di lavoro (D.Lgs n. 81 del 2015) di cui al Jobs Act.

Questo il tema dell’argomento trattato anche dall’articolo pubblicato oggi (19.5.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Gianni Bocchieri e Matteo Prioschi, Titolo: “Intesa per l’ apprendistato duale”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Firmato l’accordo interconfederale tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil che rende definitivamente applicabili tutte le novità della nuova disciplina dell’ apprendistato duale introdotte dal decreto di riordino delle forme contrattuali (Dlgs 81/2015).

In questo modo la disciplina per l’acquisizione di tutti i titoli di studio, dalla qualifica, al diploma, alla laurea, al dottorato di ricerca può essere applicata da tutte le imprese industriali, anche a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale (Dm 12 ottobre 2015) con cui sono stati fissati gli standard formativi dell’apprendistato e sono stati approvati gli schemi di protocollo formativo e di piano formativo individuale (Pfi). Secondo Confindustria, questo accordo crea i presupposti per far partire l’apprendistato duale nella versione dopo il Jobs act, anche se l’impianto complessivo, seppur semplificato rispetto al passato, resta complicato.

In sostanza, l’accordo sottoscritto ieri disciplina solo il trattamento retributivo dell’apprendista del sistema duale, rimandando tutti gli altri aspetti di competenza della contrattazione collettiva alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante definita dalle intese collettive nazionale, qualora non prevedano loro specifiche discipline dell’apprendistato duale.

Per quanto riguarda il duale per la qualifica, il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, l’accordo prevede che l’apprendista sia inquadrato a un livello contrattuale coerente con il percorso formativo per l’acquisizione del relativo titolo. Fissato così il livello di inquadramento e determinata conseguentemente la retribuzione spettante, l’accordo sceglie di definire la retribuzione in misura percentuale rispetto allo stesso livello di inquadramento, direttamente proporzionale all’anzianità di servizio, escludendo l’alternativa possibilità di sotto inquadrarlo fino a due livelli inferiori rispetto a quello degli addetti con qualificazioni corrispondenti a quelle da acquisire al termine del contratto di apprendistato.

In particolare, per le ore di prestazione di lavoro del primo anno di contratto, all’apprendista spetta una retribuzione non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento rispetto al livello di inquadramento individuato, che sale al 55% per il secondo anno, fino ad arrivare al 65% nel terzo anno utile al conseguimento della qualifica. Nel caso in cui il contratto venga prorogato per il conseguimento del diploma professionale, la retribuzione non sarà inferiore al 70% di quella di riferimento. Per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa, l’accordo conferma l’esonero da ogni obbligo retributivo, così come viene confermata la retribuzione pari al 10% dello stipendio dovuto all’apprendista per le ore di formazione a carico del datore di lavoro.

Invece, per quanto riguarda l’apprendistato duale di alta formazione e ricerca per il conseguimento del diploma di tecnico superiore, della laurea, del dottorato di ricerca e per lo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, l’accordo prevede il sotto inquadramento dell’apprendista, proporzionato alla durata del contratto. Nello specifico, l’apprendista è inquadrato due livelli sotto quello da raggiungere al termine del percorso per la prima metà del periodo e di un livello sotto per la seconda metà del periodo di apprendistato, nel caso di durata superiore all’anno. Per i percorsi di durata annuale il sotto inquadramento è solo di un livello. Anche in questo caso è confermata la percentuale retributiva del 10% per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro e l’azzeramento per quelle presso l’istituzione formativa.

Per entrambe le tipologie di apprendistato duale l’accordo interconfederale precisa che la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento dovranno essere puntualmente comprese nel protocollo tra l’istituzione formativa e il datore di lavoro nel piano formativo individuale (Pfi).

Advertisement