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Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo i chiarimenti INPS:

L’INPS, con la Circolare n. 83 del 2016 sul Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FLPS) ha fornito chiarimenti in materia di requisiti di accesso e modalità di calcolo delle prestazioni previdenziali.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 83/2016.

Premessa

La presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  fornisce un riepilogo organico in ordine ai requisiti di accesso ed alle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici erogati in favore delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

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Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 21 della legge del 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, l’Ente Nazionale di Assistenza e di Previdenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.) è stato soppresso ed è confluito nell’I.N.P.S. tra le forme previdenziali sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.

Parte 1

  1. I lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

I lavoratori dello spettacolo sono iscritti alla gestione ex ENPALS in ragione dell’elencazione di cui all’articolo 3 del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  del 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 e successive modificazioni.

Gli interventi normativi succedutisi nel tempo, in particolare, i decreti di armonizzazione n. 166 e n. 182 del 30 aprile 1997, i decreti ministeriali del 10 novembre 1997 e del 15 marzo 2005, il decreto legge del 30 aprile 2010, n. 64 convertito con legge 29 giugno 2010, n. 100 in favore dei ballerini e tersicorei, nonché, da ultimo, il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, hanno ampliato la platea delle categorie dei lavoratori dello spettacolo ed hanno modificato la disciplina relativa ai requisiti di accesso ed alle modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dal fondo (allegato 1).

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 83 del 2016 e sui suoi allegati (Allegato n. 1; Allegato n. 2 Allegato n. 3 Allegato n. 4; Allegato n. 3; Allegato n. 4) consultabili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

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