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Parto prematuro e sospensione del congedo di maternità:

L’INPS, con la Circolare n. 69 del 2016 in materia di congedo di maternità in caso di parto prematuro e sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino, ha comunicato agli interessati le seguenti informazioni.

Al riguardo si legge quanto segue nelle Premesse alla Circolare n. 69/2016.

Premessa

Nell’ottica di conciliare al meglio i tempi di vita e lavoro dei genitori lavoratori e di assicurare tutele sempre più ampie, il D.Lgs. n. 80 del 2015, con gli artt. 2, 3 e 4, ha apportato modifiche agli articoli 16, 24 e 26 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001). Queste nuove disposizioni, in vigore dal 25 giugno 2015, sono state introdotte a carattere sperimentale per l’anno 2015 ma, per effetto del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, trovano applicazione anche per gli anni successivi, salve eventuali  rideterminazioni dei benefici da parte del Ministeri vigilanti (vedi successivo par. 6).

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Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito istruzioni operative in merito alle nuove disposizioni in oggetto. Per quanto non modificato, rimangono salve le istruzioni fornite nel tempo sugli argomenti trattati.

  1. Periodi di congedo post partum nei casi di parto prematuro.

Il comma 1, lett. d) dell’art. 16 T.U. è stato novellato nel seguente modo:

1.“E’ vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti  la  data  presunta  del  parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;

b)  ove  il  parto  avvenga  oltre  tale  data,  per  il  periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre  mesi  dopo  il  parto,  salvo  quanto  previsto all’articolo 20;

d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora  il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di  congedo  di  maternità  dopo  il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.

La riforma in esame interessa le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata e riguarda, in particolare, i casi di parti “fortemente” prematuri da intendersi con tale accezione quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto(cioè prima dell’inizio del congedo ordinario ex lett. a dell’art. 16 cit.).

Rispetto a questi parti, la disciplina previgente prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto (circ. 45/2000, par. B e C).

Con la riforma della lett. d) dell’art. 16 T.U., invece, su indicazione ministeriale, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum ex lett. c) dell’art. 16 cit. tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.

Le presenti indicazioni superano, quindi, quelle fornite ai paragrafi B e C della circolare INPS n. 45/2000.

È bene precisare che la riforma in esame non comporta di fatto variazioni nei casi in cui il parto prematuro si verifichi all’interno dei due mesi ante partum, ossia quando il congedo obbligatorio ante partum è già iniziato: per tali eventi infatti il congedo post partum risulta coincidente, come in precedenza, con i 3 mesi dopo il parto ai quali vanno aggiunti i giorni di congedo ante partum non goduti. Inoltre, in tali casi, se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione prorogata, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.

Analogamente, nei casi di parto fortemente prematuro, qualora la lavoratrice abbia un provvedimento di interdizione prorogata dal lavoro per incompatibilità con le mansioni ai sensi degli artt. 6 e 7 del T.U., si aggiungono al termine del periodo di interdizione prorogata tutti i giorni compresi tra la data del parto e la data presunta del parto. Sono pertanto da intendersi integrate le istruzioni contenute al par. 3 della circolare Inps n. 62/ 2010.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 69 del 2016 e al suo allegato (Allegato n. 1) consultabili cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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