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Procedura telematica dimissioni manca la giusta causa:

Torniamo di nuovo sulla questione della procedura telematica delle dimissioni volontarie che, come è noto, dallo scorso 12 marzo vanno rassegnate esclusivamente con modalità “on line“, per evidenziare che il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione dei lavoratori soltanto due modelli “telematici”, uno per le dimissioni volontarie l’altro per la risoluzione consensuale, omettendo quindi tutte le altre ipotesi di dimissioni, come ad esempio, quelle per giusta causa.

È questo l’argomento affrontato anche da un articolo pubblicato oggi (23.3.2016) dal Sole 24 Ore (firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Dimissioni senza l’ipotesi giusta causa”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Il modello per le dimissioni volontarie telematiche, messo a disposizione dal ministero del Lavoro, presenta solo due scelte per indicare il tipo di risoluzione del rapporto che si sta eseguendo: dimissioni o risoluzione consensuale.

Probabilmente – al fine di realizzare una migliore e più efficace informativa nei confronti del datore di lavoro che, al ricevimento della e-mail, da parte del ministero, potrebbe venire formalmente a conoscenza della volontà del lavoratore di dimettersi – sarebbe opportuno implementare le scelte. Si pensi, per esempio, al caso di dimissioni per giusta causa che consentono al lavoratore di percepire la Naspi.

La procedura di dimissioni telematica non fa venir meno l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro nei cinque giorni successivi (articolo 9 bis del Dl 510/1996). In tale comunicazione è necessario indicare il motivo di cessazione del rapporto e appare altamente significativo che venga utilizzata la causale “dimissioni per giusta causa” per far sì che l’Inps la memorizzi, ai fini di una corretta e ottimale gestione della Naspi. Se il datore di lavoro dovesse, invece, utilizzare la causale “dimissioni”, il lavoratore potrebbe incontrare difficoltà nell’ottenere la prestazione a sostegno al reddito.

In pratica potrebbe avvenire che il lavoratore si dimetta consegnando una lettera di dimissioni in cui indica chiaramente la giusta causa; nei casi più critici, invece, potrebbe dimettersi verbalmente e poi eseguire la procedura telematica. In questo secondo caso, sarà l’e-mail del ministero ad assumere valenza formale e l’unica causale possibile sarà “dimissioni volontarie”. Da ciò potrebbe scaturire (a opera del datore di lavoro) una comunicazione di cessazione al centro per l’impiego errata, in quanto riferita a generiche dimissioni.
È opportuno, dunque, che i dipendenti non omettano, prima di lasciare il posto di lavoro, di consegnare al datore di lavoro una “tradizionale” lettera di dimissioni con l’esatta causale. Se ciò non è avvenuto (trattandosi di dimissioni per giusta causa, la tensione tra i due soggetti potrebbe essere alta), è necessario che tali dimissioni siano notificate all’azienda a data e ricezione certa. La notifica deve anticipare la nuova procedura telematica. Questo eviterà che il datore di lavoro ricevendo la prevista e-mail del ministero, inoltri il modello unilav con la motivazione errata (ferma restando la possibilità di rettificarlo o annullarlo secondo le regole previste dal Cpi).

L’indicazione nel nuovo form di dimissioni telematiche dell’ulteriore tipologia di interruzione del rapporto di lavoro (dimissioni per giusta causa), potrebbe eliminare ogni perplessità, nell’ipotesi in cui i lavoratori ritengano, superficialmente, che la procedura telematica possa sostituire la lettera scritta di recesso.

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