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Tutela maternità lavoratrici iscritte alla Gestione Separata

L’INPS, relativamente alla tutela maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, con la Circolare n. 42 del 2016, ha reso note le istruzioni amministrative in tema di indennità di maternità/paternità e diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità per le suddette categorie di lavoratori.Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 42/2016.

PREMESSA

Il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. Jobs Act, ha apportato modifiche al T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001) con riferimento, tra l’altro, alle disposizioni relative alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti alla Gestione separata. In particolare, l’art. 13 del citato decreto legislativo n. 80 ha introdotto nel T.U. citato gli artt. 64 bis e 64 ter in materia, rispettivamente, di adozione/affidamenti e di “automaticità” delle prestazioni.

Le misure previste dalle menzionate disposizioni sono state introdotte a carattere sperimentale, per le giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 (art. 26 del decreto legislativo n. 80/2015); per effetto del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 le nuove disposizioni trovano applicazione anche per gli anni successivi, salve eventuali  rideterminazioni dei benefici da parte dei Ministeri vigilanti (vedi successivo par. 3).

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Premesso quanto sopra, acquisito il parere del Ministero vigilante, si forniscono con la presente circolare le prime istruzioni per l’applicazione delle norme in oggetto. Per quanto non modificato, rimangono salve le istruzioni operative già adottate sugli argomenti trattati; si richiamano in particolare le istruzioni a suo tempo fornite con:

  • circolare INPS n. 47 dell’1 marzo 1999 per le modalità di accredito dei contributi;
  • circolare n. 93 del 26 maggio 2003 per la misura ed il calcolo della indennità di maternità/paternità prevista dal decreto ministeriale 4/4/2002 a favore dei soggetti iscritti alla gestione separata;
  • circolare n. 137 del 21 dicembre 2007 per l’individuazione dei periodi di maternità/paternità indennizzabili.
  1. Diritto all’indennità per un periodo di 5 mesi in caso di adozione e affidamenti preadottivi.

Il nuovo art. 64 bis del T.U. è così formulato:

In  caso  di  adozione,  nazionale  o  internazionale,   alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26,  della  legge  8  agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di  idonea  documentazione,  un’indennità  per  i  cinque  mesi successivi  all’effettivo  ingresso  del  minore  in  famiglia,  alle condizioni e secondo le modalità di cui al Decreto del Ministro  del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai  sensi  dell’articolo  59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”

La disposizione in esame – che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, sia parasubordinati che liberi professionisti – non comporta variazioni sulle tutele già in atto in quanto si limita ad armonizzare, nell’ambito delle disposizioni del T.U. maternità/paternità, il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012, per effetto del quale il periodo indennizzabile per maternità è stato esteso da 3 a 5 mesi.

In attuazione della sentenza in argomento, l’Istituto ha fornito a suo tempo specifiche indicazioni alle quali si rimanda (rif. messaggio Hermes n. 1785/2013).Si rammenta che l’indennità in argomento spetta alle condizioni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2002 emanato ai sensi dell’art. 59, comma 16, della legge 449/1997.

Si rappresenta, tuttavia, che è di imminente pubblicazione un nuovo decreto ministeriale di modifica delle condizioni di accesso alla tutela della maternità in caso di adozione e affidamento.

Si rinvia per il resto delle informazioni sulla tutela maternità alla Circolare n. 42 del 2016 e al suo allegato (Allegato n. 1) consultabili cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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