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Fondi bilaterali e riforma ammortizzatori sociali:

Relativamente ai fondi bilaterali per la gestione delle crisi aziendali e alla riforma degli ammortizzatori sociali è noto che la tutela è stata estesa anche alle aziende con più di 5 dipendenti (di cui al D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 di attuazione del Jobs Act).

A parlarcene è l’articolo pubblicato oggi (22.2.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Enzo De Fusco; Titolo: “I fondi bilaterali in primo piano per gestire le crisi”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Contratti di solidarietà di tipo B fino al 1° luglio 2016. Indennità di mobilità disponibile ancora fino a dicembre. Aziende da sei a quindici dipendenti con la chance di richiedere un intervento di cassa integrazione ordinaria o straordinaria solo se è attivo il fondo bilaterale di settore. In mancanza di questo, contributo di solidarietà riconosciuto dal fondo di integrazione salariale gestito dall’Inps.

Sono alcuni risultati del processo di riforma degli ammortizzatori sociali che si è completato con il Dlgs 148/2015. Dal 24 settembre scorso, la riforma ha esteso la tutela degli ammortizzatori sociali alle aziende con più di cinque dipendenti e fino a 15.

Un punto cardine del nuovo sistema è la coesistenza di pubblico e privato per la gestione degli ammortizzatori. Soluzione non nuova al nostro ordinamento, se si pensa a quanto è già stato fatto sul fronte della previdenza complementare.

Tuttavia, proprio l’alternanza di prestazioni riconosciute tra pubblico e privato potrebbe creare incertezza sugli strumenti a disposizione dei datori di lavoro. Per riuscire quindi a capire come gestire la crisi aziendale, un criterio utile è quello di individuare questi strumenti in base alla dimensione dell’impresa.

Fino a 15 dipendenti

Le aziende fino a cinque dipendenti sono le uniche, rispetto al passato, che vedono diminuire gli strumenti di tutela a partire dal 2017.

Per le aziende sopra cinque dipendenti e fino a 15, il decreto 148/2015 introduce due vie: la prima, affidata ai fondi bilaterali di settore che, se costituiti, potranno riconoscere un assegno che assicura prestazioni analoghe alla Cigo e alla Cigs. La durata massima di questa prestazione non può essere inferiore a 13 settimane e superiore alla durata prevista dalla disciplina generale di Cigs, Cigo e contratti di solidarietà. I fondi bilaterali potranno riconoscere anche prestazioni aggiuntive legate a esigenze di prepensionamento nei cinque anni che precedono il raggiungimento dei requisiti per la pensione.

Se i fondi bilaterali non sono costituiti, la legge assicura un assegno di solidarietà: una tutela analoga al contratto di solidarietà, erogata dal fondo di integrazione salariale Inps. Questa prestazione, tuttavia, sarà riconosciuta dall’Inps solo dal 1° luglio 2016.

L’assegno di solidarietà riguarda le riduzioni o sospensioni di orario derivanti da accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali per evitare licenziamenti ed è corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile e nella misura dell’80% della retribuzione persa, fermi restando i massimali previsti dall’articolo 3 del Dlgs 148/2015 (in sostanza la misura dell’integrazione è la stessa di quella prevista per i contratti di solidarietà).

Fino ad allora, queste imprese potranno usare il contratto di solidarietà di tipo B, abrogato proprio a partire dal 1° luglio 2016.

Per un anno è ancora attivo anche l’ammortizzatore in deroga, seppure con periodo di tutela ridotto a tre mesi per il 2016.

Sopra 15 dipendenti

Le stesse tutele sono assicurate alle aziende sopra 15 dipendenti ma prive di copertura Inps relativa alle causali Cigs e Cigo (congiuntamente) e dunque escluse dal campo di applicazione del Titolo I del decreto 148/2015.

In mancanza dei fondi bilaterali, a questa tipologia di imprese il nuovo fondo di integrazione salariale, dal 1° gennaio 2016, riconosce una tutela aggiuntiva a quanto indicato per le aziende più piccole (articolo 29, comma 3) per le causali Cigs (solo riorganizzazione e crisi) e Cigo (a esclusione delle intemperie stagionali). La prestazione è riconosciuta per una durata massima di 26 settimane nel biennio mobile ed è già disponibile la procedura informatica per presentare le domande (circolare Inps 22/2016).

Infine, le imprese con più di 15 dipendenti che rientrano nel campo di applicazione Cigs o Cigo assicurata dall’Inps, non possono fruire delle prestazioni ordinarie dei fondi bilaterali o delle prestazioni del fondo di integrazione salariale, proprio perché la tutela primaria è già riconosciuta dall’Inps. Tuttavia, i Fondi bilaterali possono costituirsi per erogare solo le prestazioni di prepensionamento e quelle integrative di Cigs, Cigo e solidarietà, già assicurata dall’Inps.

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