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Collaboratori autonomi e rispetto nuova normativa:

Torniamo nuovamente sulla questione dei collaboratori autonomi e sul rispetto da parte del datore di lavoro della nuova normativa introdotta dal jobs act, di cui vi avevamo già detto in occasione della emanazione della Circolare n. 3 del 2016 con cui il Ministero del Lavoro aveva fornito indicazioni agli ispettori del lavoro circa la verifica delle collaborazioni coordinate e continuative.

Ad affrontare la questione dei collaboratori autonomi è infatti anche l’articolo pubblicato oggi (16.2.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Aldo Bottini; Titolo: “Sulle collaborazioni pesa l’accordo”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

A distanza di un mese dall’entrata in vigore delle nuove regole in materia di collaborazioni autonome (articoli 2 e 54 del Dlgs 81/15), il ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti interpretativi, ma soprattutto le istruzioni operative agli ispettori del lavoro chiamati a verificare il rispetto della nuova normativa (Circolare n.3 del 1° febbraio 2016). A questo riguardo, la circolare si premura anzitutto di preannunciare l’intenzione della Direzione generale dell’attività ispettiva di avviare nel corso del 2016 specifiche campagne ispettive, in particolare nel settore dei call center. Il che, del resto, era ampiamente prevedibile: l’incentivazione del lavoro subordinato, reso più conveniente e più flessibile, non poteva che accompagnarsi ad una maggiore severità nella verifica ispettiva circa la genuinità delle collaborazioni autonome.

Ma l’aspetto più interessante toccato dalla circolare sono certamente le indicazioni agli ispettori su quando e come determinare quella «applicazione della disciplina del lavoro subordinato» che la nuova norma di legge fa scattare in presenza della cosiddetta etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuatività della prestazione (i tre requisiti devono ricorrere congiuntamente, come precisa la circolare stessa). E quindi, in primo luogo, il Ministero si preoccupa di definire, ad uso degli ispettori, la nozione di etero-organizzazione, che negli anni a venire segnerà il confine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. Secondo il Ministero, va applicata la disciplina del lavoro subordinato «ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente».

Declinando ad uso degli ispettori la formulazione della norma di legge, il Ministero pone l’accento su tre circostanze: l’inserimento del collaboratore all’interno dell’azienda, l’obbligo di orario e quello di presenza sul luogo di lavoro. Il confine tra coordinamento ed etero-organizzazione, secondo la circolare, sta dunque nel fatto che il collaboratore «sia tenuto» a rispettare un orario e a svolgere la prestazione all’interno dell’azienda. Quindi non il fatto in sé che la prestazione si svolga in determinati orari o nei locali aziendali, ma l’imposizione di tali modalità di effettuazione della prestazione da parte del committente. Il che lascia intravedere un possibile spazio residuo per un coordinamento che non sconfini nell’etero-organizzazione (e quindi nel lavoro subordinato).

Il coordinamento compatibile con l’autonomia del rapporto potrebbe essere quello concordato tra le parti in sede di regolamento contrattuale. In altre parole, le modalità di coordinamento tra il collaboratore e il committente necessarie per il raggiungimento del risultato della prestazione possono essere ritenute lecite (o per meglio dire genuinamente autonome) quando siano predeterminate consensualmente tra le parti, senza pregiudizio per l’autonomia del collaboratore nello svolgimento della prestazione.

Nella stessa direzione si sta muovendo del resto il legislatore, resosi evidentemente conto della difficoltà (teorica, ma soprattutto pratica) di distinguere tra coordinamento ed etero-organizzazione. Il disegno di legge per la tutela del lavoro autonomo (collegato alla legge di stabilità 2016), noto come il Jobs Act degli autonomi, propone di integrare il testo dell’articolo 409 del codice di procedura civile con una significativa definizione di coordinamento: «la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa». Se il disegno di legge sarà approvato in questi termini, sarà più chiaro che le modalità di coordinamento (pre)concordate tra le parti (e non quindi non imposte unilateralmente, magari di volta in volta, dal committente), non inficiano la genuina natura autonoma del rapporto e non ricadono nella ormai temutissima etero-organizzazione.

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