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L’INAIL, con nota operativa del 23 gennaio 2020, ha reso note le prime istruzioni utili per la corretta applicazione delle nuove disposizioni che hanno esteso l’obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d.riders), rinviando alla successiva circolare in corso di adozione la trattazione più approfondita del nuovo regime assicurativo che decorre dal 1° febbraio 2020.

Soggetti tutelati e attività lavorative assicurate

L’articolo 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ha modificato il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con l’inserimento dell’art. art. 47-septies che ha esteso l’ obbligo assicurativo INAIL ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali” .

In virtù di tale disposizione, la tutela assicurativa INAIL è estesa, dal 1° febbraio 2020, ai lavoratori autonomi che svolgono la predetta attività di consegna anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, posto che essa era già operante per i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati che prestano la medesima attività.

Soggetti tenuti all’obbligo assicurativo e relativi adempimenti. Termini per le denunce di iscrizione e di variazione. Determinazione delle retribuzioni presunte 2020 e pagamento del premio assicurativo.

Il committente e, cioè, l’impresa di delivery (consegna) che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto, ai sensi del citato art. 47-septies, comma 25, dal 1° febbraio 2020, agli specifici adempimenti posti a carico del datore di lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124.

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In particolare, il predetto soggetto, ove non già titolare di codice ditta e di specifica posizione assicurativa territoriale INAIL, deve trasmettere all’Istituto, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, mediante modalità telematiche, contestualmente alla data d’inizio delle attività (1° febbraio 2020) o prima di tale data, la denuncia di iscrizione, fornendo le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte, tra le quali l’attività di consegna dei beni per conto altrui.

Qualora, invece, l’impresa di delivery sia già titolare di codice ditta e di posizione assicurativa territoriale, la stessa è tenuta a presentare la denuncia di variazione delle attività, comunicando le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’assicurazione, entro 30 giorni 6 dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo, con riferimento all’attività di consegna di beni per conto altrui avvalendosi di lavoratori autonomi precedentemente non denunciati.

La violazione dei termini indicati configura evasione dell’obbligo assicurativo, con applicazione delle sanzioni civili previste dalla vigente normativa.

Nelle denunce di esercizio o di variazione il soggetto assicurante deve dichiarare la lavorazione svolta dai lavoratori autonomi in questione, indicando anche il tipo (o i tipi) di mezzi utilizzati dai riders per effettuare le consegne. Ciò in quanto la voce di rischio da attribuire alle lavorazioni può variare in funzione del diverso mezzo utilizzato per le consegne.

Nelle denunce dovrà, altresì, essere indicata la stima della percentuale delle consegne dei beni in relazione ai diversi mezzi di trasporto utilizzati, compresa la modalità a piedi (ad esempio, consegna merce con velocipede 50%, con ciclomotori 30%, con auto o furgoni 5%, senza l’ausilio di mezzi di trasporto 15%).

A norma del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, l’attività esercitata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è classificata alla voce 0721 delle Nuove Tariffe dei premi INAIL, che esplicitamente prevedono, in detta voce, il Servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé stante, nel cui ambito rientra anche la consegna senza mezzi di trasporto.

L’utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli indicati dalla norma e dallo specifico riferimento del nomenclatore tariffario sopra riportato comporta, invece, l’attribuzione di una diversa voce di tariffa.

Calcolo del premio assicurativo

Ai fini del calcolo dell’importo del premio, l’art. 47-septies prevede, al secondo periodo, che il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.

Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile, ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.

La retribuzione giornaliera convenzionale, pari per l’anno 2019 a Euro 48,74, è annualmente rivalutata in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istat.

Il premio è posto a totale carico dell’impresa di delivery e deve essere versato in via anticipata.

Il premio, in fase di avvio dell’assicurazione, è calcolato sulle retribuzioni presunte indicate dalla medesima impresa di delivery che utilizza la piattaforma nella denuncia di esercizio o di variazione, salvo successivo conguaglio (regolazione) da effettuare con l’autoliquidazione successiva.

Determinazione delle retribuzioni presunte

Per la determinazione delle retribuzioni presunte, le aziende di delivery dovranno moltiplicare il numero complessivo delle giornate di effettiva attività, che si presume saranno svolte da tutti i riders che si stima si collegheranno alla piattaforma digitale, per il valore della retribuzione giornaliera convenzionale, attualmente pari a Euro 48,74.

Con l’autoliquidazione 2021, sarà calcolata la regolazione del premio assicurativo dovuto per il 2020 in base alla retribuzione giornaliera convenzionale aggiornata per tale anno e al numero complessivo delle giornate di attività effettivamente prestate dai lavoratori nel 2020.

Si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal rider almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere.

Le retribuzioni presunte stimate complessivamente per il periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività e il 31 dicembre dovranno essere suddivise in percentuale in relazione alla incidenza della consegna dei beni rispetto ai mezzi di trasporto utilizzati.

Infrazionabilità del premio assicurativo

Il premio assicurativo, determinato sulla base dei tassi delle tariffe INAIL e della retribuzione giornaliera convenzionale come sopra determinata, non è frazionabile in relazione al numero di ore lavorate giornalmente dal lavoratore assicurato.

Successivamente alla presentazione della denuncia di iscrizione o di variazione, l’azienda riceverà, via PEC, a seconda della diversa fattispecie di denuncia, il certificato di assicurazione e conteggio dei premio, oppure il certificato di variazione e conteggio del premio, con l’indicazione dell’importo del premio anticipato da versare per il 2020 tramite F24 entro la scadenza indicata nel certificato stesso. Per gli anni successivi al primo, il committente liquiderà direttamente i premi relativi alla regolazione dell’anno precedente e alla rata anticipata per l’anno in corso, sulla base del numero complessivo delle giornate effettivamente lavorate da tutti i riders.

Denunce di infortunio e di malattia professionale

L’impresa di delivery che utilizza la piattaforma anche digitale ha l’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nei termini e nelle modalità previste dagli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.

In caso di infortunio mortale o per il quale si prevede la morte, l’impresa deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge.

In caso di denuncia omessa, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni).

L’impresa deve, inoltre, inviare la comunicazione dei dati dell’infortunio ai soli fini statistici se la certificazione medica riporta una prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Gli obblighi del lavoratore in caso di infortunio

Ai fini degli adempimenti della impresa di delivery, uno specifico obbligo è posto a carico del lavoratore autonomo ex art.47-septies il quale è obbligato, ai sensi dell’articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica, a dare immediata notizia al committente che utilizza la piattaforma anche digitale di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, o a denunciare la malattia professionale.

Per assolvere a tale obbligo, il lavoratore autonomo deve fornire alla rispettiva impresa il numero identificativo del certificato medico di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

L’obbligo di denuncia di infortunio e l’obbligo di denuncia di malattia professionale da parte della medesima impresa di delivery decorrono dalla data in cui gli sono stati comunicati gli estremi del certificato medico.

Non ottemperando a tale obbligo, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.

Prestazioni dovute in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

I lavoratori in oggetto, in caso di infortunio o di malattia professionale, riconosciuti dall’Istituto, hanno diritto, per effetto dell’estensione della copertura assicurativa INAIL, alle medesime prestazioni previste in favore della generalità dei lavoratori dipendenti, quali l’indennità per inabilità temporanea assoluta, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle per eventi mortali, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, nonché le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative, oltre alle altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall’Istituto alla generalità dei lavoratori dipendenti e parasubordinati assicurati.

In proposito, si precisa che è assunta a base del calcolo delle prestazioni la medesima retribuzione convenzionale giornaliera utilizzata per il calcolo della retribuzione imponibile.

Infortunio in itinere

I lavoratori di cui all’art. 47-bis del decreto legislativo n. 81 del 2015 e successive modificazioni sono assicurati per tutti gli eventi infortunistici avvenuti in occasione di lavoro, nonché per l’infortunio in itinere ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38 e successive modificazioni.

Osservatorio permanente

Le Sedi territoriali avranno cura di supportare le imprese di delivery che gestiscono le piattaforme anche digitali, al fine di facilitare gli adempimenti assicurativi e monitorare gli effetti delle nuove disposizioni, con particolare riguardo alle denunce di cui all’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e alle denunce degli eventi infortunistici trasmessi dalle predette imprese di delivery, al fine di consentire la fornitura dei dati relativi al fenomeno all’osservatorio permanente, previsto dall’art. 47-octies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

(Fonte: INAIL)

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