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Premi INAIL e le riduzioni previste:

Sempre in tema di premi INAIL, sono stati previsti dagli sconti sul loro ammontare, come già l’INAIL aveva informato, con la Nota del 21 dicembre 2015, e di cui vi avevamo a suo tempo parlato.

Anche l’articolo pubblicato oggi (25.1.2016) sul Sole 24 Ore (Firma: Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta; Titolo: “L’inizio dell’attività incide sul taglio del premio dovuto”) affronta l’argomento.

Ecco l’articolo.

Spazio agli sconti del premio anche per questa autoliquidazione: a fare il punto su questa materia è stata la nota Inail del 21 dicembre 2015.

Lo sconto per tutti

È confermata la riduzione del premio introdotta dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 128, della legge 147/2013). La disposizione comporta una riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione. Lo sconto si applica in autoliquidazione sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani. La stessa legge ha escluso dalla riduzione i premi per l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, i contributi per il lavoro accessorio, quelli per l’assicurazione degli apprendisti riscossi dall’Inps in forma unificata e quelli dovuti per l’assicurazione degli addetti ai servizi domestici e familiari, anch’essi riscossi in modalità unificata dall’Inps.

La riduzione da applicare al premio di regolazione 2015 è al 15,38%, mentre la percentuale di riduzione sul premio di rata 2016 è del 16,61% (decreto direttoriale del Lavoro del 30 settembre 2015, a seguito determina Inail 283/2015). Per verificare i requisiti necessari al beneficio sono fissati criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio o meno.

Le riduzioni per settore

Ci sono poi riduzioni del premio assicurativo legate al settore di appartenenza come, ad esempio, lo sconto del 8,16% che è rivolto alle imprese artigiane e si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione (Dm del 17 settembre 2015 e determina Inail 272/2015). Per il saldo 2015 sono ammesse le imprese in regola con gli obblighi sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2013-2014 e che abbiano presentato la richiesta di ammissione al beneficio barrando, nella dichiarazione salari del 2014, la casella «Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, articolo 1, commi 780 e 781».

L’applicazione dell’agevolazione anche alla regolazione del 2016, quindi nell’autoliquidazione del prossimo anno, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione allo sconto che si effettua barrando la casella citata nella prossima dichiarazione salari 2015, da presentare entro il 29 febbraio 2016.

Passando al settore edile, anche per il 2015 la riduzione contributiva del premio è pari all’11,50% e si applica alla sola regolazione 2015: questa spetta ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano in regola nei confronti di Inail, Inps e Casse edili. Per avere lo sconto, gli interessati devono presentare entro il 29 febbraio il modello di autocertificazione sull’inesistenza di condizioni ostative; inviare la dichiarazione alla Dtl competente, indicare il codice e le retribuzioni in questione nella dichiarazione salari.

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