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Controlli a distanza senza autorizzazioni:

La Corte Suprema, con la Sentenza n. 20440 del 2015, è intervenuta in tema di controlli a distanza del lavoratore relativamente ad un caso precedente al Jobs Act, fornendo una interpretazione molto interessante dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori vicino alla nuova disciplina introdotta proprio in tema di controlli a distanza.

Questo il tema di un interessante articolo pubblicato oggi (15.1.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Cesare Pozzoli; Titolo: “Controlli difensivi anche senza autorizzazione”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Con la sentenza 20440/2015 la Corte di cassazione, pur pronunciandosi su un caso anteriore al Jobs act, ha fornito una lettura innovativa dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori in linea con la nuova disciplina in materia di controlli a distanza.

La Corte si è occupata di un lavoratore licenziato per essersi allontanato dall’azienda per tre giorni consecutivi in orario di lavoro «per trattenersi in bar ….per conversare, ridere, scherzare con i colleghi». L’azienda ha licenziato il dipendente, utilizzando senza alcuna autorizzazione i dati forniti dal Gps installato sull’auto assegnata al lavoratore, ritenendo che le assenze contestate abbiano compromesso il vincolo fiduciario.

La Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento sulla base di prove acquisite mediante geolocalizzazione satellitare annoverando tale sistema tra i cosiddetti controlli difensivi «intesi a rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché illeciti» tale da non comportare un «controllo di modi di adempimento dell’obbligazione» soggetto ai vincoli previsti dell’articolo 4.

La Corte ha precisato che tale controllo è ancor più legittimo ove, come nel caso in questione, la prestazione lavorativa sia resa al di fuori dei locali aziendali in cui «è più facile la lesione dell’interesse all’esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell’immagine dell’impresa, all’insaputa dell’imprenditore».

La sentenza assume particolare interesse poiché è stata pubblicata poco dopo il Dlgs 151/2015 e può considerarsi un’anteprima nell’applicazione del “nuovo” articolo 4.

La nuova frontiera interpretativa è ora costituita dalla identificazione degli «strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa» considerando la larga diffusione di beni aziendali da cui può indirettamente derivare un controllo sull’attività di lavoro (telefonini, smartphone, tablet, navigatori satellitari).

Al riguardo il Garante per la protezione dei dati personali si è già occupato (provvedimenti 401 e 448 del 2014) dell’acquisizione di dati attraverso Gps installati su smartphone in uso ai dipendenti rendendo un parere positivo purché siano impediti gli accessi ad altri dati (sms, posta elettronica, traffico telefonico) e sia configurabile un’icona sullo che indichi al dipendente che la funzione di localizzazione è attiva e che i lavoratori siano informati.

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