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Denuncia immediata per infortunio di sabato:

La denuncia deve essere immediata per infortunio capitato di sabato, secondo quanto stabilito dall’INAIL in una nota. Il sabato, infatti, per l’INAIL è considerato come una “normale giornata feriale”, anche nel caso in cui il datore di lavoro applichi la settimana corta.

L’argomento viene affrontato da un articolo pubblicato oggi (17.12.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Denuncia immediata per l’infortunio di sabato”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Per l’Inail, ai fini degli infortuni, il sabato è un giorno come tutti gli altri (anche se l’azienda applica la settimana corta) e di conseguenza la denuncia d’infortunio, in scadenza nello stesso giorno, non può slittare al primo giorno lavorativo successivo. L’Istituto risolve così un dubbio sorto con riferimento a quanto specificato in due note (1721/14 e 1550/15) con cui si era espresso circa la possibilità di differire le scadenze cadenti di sabato, al primo giorno feriale seguente. Tuttavia, in tali documenti, l’Inail aveva precisato che il differimento poteva riguardare denunce di variazione e adempimenti amministrativi. Lo slittamento veniva ammesso per assimilazione alle scadenze fiscali e ai termini processuali. L’apertura dell’Istituto a tali differimenti ha fatto emergere un’incertezza, ossia se lo slittamento potesse riguardare anche la denuncia infortuni. Ciò ha originato un quesito su cui è stata chiamata a esprimersi l’Avvocatura generale dell’Inail che ha affermato, in linea con quanto già precisato nella circolare 22/98, che il principio di far slittare la scadenza cadente di sabato non può estendersi alla denuncia di infortunio.

La posizione dell’Inail, espressa definitivamente in un parere inviato agli uffici interni della struttura (senza l’indicazione di una data) appare condivisibile nell’ottica della necessità di un intervento finalizzato all’istruttoria immediata del caso, anche per garantire all’infortunato la prestazione nel minor tempo possibile. Lascia, invece, perplessi il fatto che l’Inail nel parere abbia previsto che lo stesso non venisse pubblicato né sel portale, né sul minisito (rete intranet aziendale). Si tratta di una scelta non condivisibile se si considera che il dubbio è nato tra gli addetti ai lavori. Per questi ultimi, conoscere con esattezza la posizione dell’Inail serve a evitare di incorre in un ritardo che potrebbe costare caro. Per la mancata denuncia di infortunio (entro 2 giorni dal ricevimento del certificato) o per la ritardata trasmissione è prevista, infatti, una sanzione che va da 1.290 a 7.745,00 euro, comminabile sia dall’Inail, sia dall’autorità di Pubblica Sicurezza. Alla violazione è applicabile la diffida e se l’azienda paga nei termini indicati, la sanzione si riduce a 1290 euro. Trascorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro riceve la contestazione della violazione; se ottempera entro 60 giorni dal ricevimento, può pagare la sanzione ridotta pari a 2.580 euro.

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