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Approfondimento sulle collaborazioni:

Un approfondimento sulle collaborazioni si rende necessario dopo la pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro dell’Interpello n. 27 del 2015 sulla corretta applicazione dell’art. 2, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 81 del 2015 (v. il nostro articolo pubblicato ieri (dal titolo: “Collaborazioni organizzate dal committente).

Vi proponiamo quindi un interessante articolo pubblicato oggi (17.12.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: A. Bot.; Titolo: “L’accordo “doc” evita le regole della subordinazione”).

Ecco l’articolo.

La disposizione del decreto legislativo 81/2015, di attuazione del Jobs act, secondo cui «a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» non si applica in alcune situazioni, tra cui le collaborazioni per le quali accordi collettivi nazionali «stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore».

Un interpello proposto da Assocontact ha chiesto al ministero del Lavoro quali siano i requisiti necessari per qualificare un accordo come stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il ministero ha fornito ieri la sua risposta (interpello 27/2015), ricordando anzitutto che numerose sono le occasioni in cui il legislatore ha inteso ricollegare determinati effetti giuridici esclusivamente ad accordi sindacali stipulati da associazioni sindacali in possesso del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi.

Ha pertanto richiamato le precisazioni al riguardo fornite in precedenti circolari (precisamente quelle del 9 novembre 2010, del 6 marzo 2012 e la numero 13 del 5 giugno 2012), nelle quali erano stati riepilogati gli indici sintomatici già individuati dalla Cassazione per la verifica comparativa del grado di rappresentatività:

numero complessivo dei lavoratori occupati e delle imprese associate;

diffusione territoriale;

numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.

Il ministero ricorda altresì che la giurisprudenza amministrativa (si vedano le sentenze 8865/2014 e la 8765/2015 del Tar Lazio) ha più volte sottolineato l’importanza che la maggiore rappresentatività sia desunta da una valutazione comparativa di tali indici. Pertanto, conclude il ministero, solo le collaborazioni che trovino disciplina in accordi sindacali nazionali stipulati da associazioni con tali caratteristiche potranno impedire l’applicazione, dal 1° gennaio 2016, della norma contenuta nell’articolo 2 del Dlgs 81/2015.

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