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Organo competente per il procedimento disciplinare:

L’organo competente per il procedimento disciplinare nel pubblico impiego è quello del luogo in cui il dipendente, anche se in posizione di distacco, presta effettivamente la propria attività lavorativa.

È quanto deciso dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 24828 del 2015 (Presidente: F. Roselli; Relatore: V. Di Cerbo).

Il caso all’esame della Cassazione riguarda la seguente vicenda.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2395/2013 ha respinto il ricorso proposto da Antonio Scalera nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, della quale era stato dipendente, avente ad oggetto l’impugnazione del licenziamento intimatogli in data 4.2.2011.

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La Corte d’appello di Milano ha confermato la statuizione della sentenza impugnata avente ad oggetto la legittimità del licenziamento.

In punto di fatto la Corte territoriale ha accertato: che lo Scalera, assunto dall’Agenzia delle Entrate in data 17.12.1999 ed assegnato all’Ufficio di Rho, era stato distaccato, su sua richiesta, presso la Direzione Provinciale di Brindisi – Ufficio territoriale di Ostuni – in data 7.5.2007; che nel settembre 2009 lo Scalera era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere, poi tramutata in arresti domiciliari fino al 25.3.2010, in quanto imputato dei reati di cui agli artt. 317 (concussione), 476 (falso materiale) e 479 (falso ideologico) cod. pen.; che aveva patteggiato una pena di oltre un anno e undici mesi di reclusione (sentenza n. 347 del 8 luglio 2010 del GIP presso il Tribunale di Brindisi); che era stato licenziato senza preavviso con lettera del 4.2.2011 dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia; che il licenziamento era stato impugnato con nota 18.2.2011; che la Corte di cassazione, adita in sede di regolamento di competenza, aveva stabilito la competenza del Tribunale di Milano. Ciò premesso la Corte di merito ha in primo luogo rigettato la tesi dell’incompetenza del Direttore regionale della Puglia e quella di incompetenza del Direttore regionale ai fini dell’adozione del provvedimento espulsivo adottato nei suoi confronti. Nel merito ha ritenuto legittimo il licenziamento.

Per la cassazione di tale sentenza Antonio Scalera ha proposto ricorso presso la Corte Suprema; ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

(Fonte: Corte Suprema di Cassazione)

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