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Chiarimenti del Ministero sugli ammortizzatori sociali: 

Il Ministero ha fornito chiarimenti sugli ammortizzatori sociali con la Circolare n. 24 del 05 ottobre 2015 dalla quale si evince che la data di trasmissione della richiesta di integrazione salariale al Ministero stabilisce il regime giuridico da applicare al contratto di solidarietà: alle richieste presentate a far data dal 24 settembre 2015 si applicherà infatti integralmente la riforma.

Di questo ci parla un articolo di approfondimento pubblicato oggi (14.12.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Giancarlo Uva; Titolo: “Cambio di regole dal 24 settembre con poche regole”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

La data di trasmissione della richiesta di integrazione salariale al ministero del Lavoro guida il regime giuridico da applicare al contratto di solidarietà: solo le richieste presentate dal 24 settembre 2015 determinano l’applicazione integrale della riforma. L’unica eccezione riguarda le richieste di proroga delle integrazioni salariali presentate dopo il 24 settembre al solo scopo di completare programmi di ristrutturazione avviati prima della riforma.

Sono questi i principi del Dlgs 148/2015 sul regime transitorio per il contratto di solidarietà e gli altri ammortizzatori, interpretati dal ministero con le circolari 24 e 30 del 2015.

Il comma 2 dell’articolo 44 stabilisce che, per il calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali, i trattamenti richiesti prima del 24 settembre si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data. Quindi, tutti i periodi di utilizzo degli ammortizzatori dopo il 24 settembre, anche se autorizzati prima, si computano per il raggiungimento del nuovo limite fissato dalla riforma. Le nuove durate, da verificare in un quinquennio mobile, sono: 24 mesi per la generalità degli ammortizzatori (12 per la causale di crisi aziendale) che può arrivare a 30 mesi per il settore edile e lapideo, nonché, a determinate condizioni, fino a 36 mesi per i contratti di solidarietà.

Il comma 1 dell’articolo 42 dispone inoltre che, se la consultazione sindacale si è già conclusa al 24 settembre, questi accordi possono conservare la durata più favorevole della precedente disciplina. Al di là della deroga che non vuole penalizzare gli accordi già raggiunti ragionevolmente in prossimità della modifica della legge, all’azienda si applicano generalmente le nuove norme e dunque tutti gli aspetti legati alla durata complessiva, all’ambito di applicazione, al contributo addizionale e alla misura dell’integrazione. Questo si comprende nel comma 2, che ribadisce il principio secondo cui anche in questo specifico caso i periodi autorizzati che si collocano successivamente al 24 settembre si computano per la nuova durata massima.

Come chiarito dalla circolare 24/2015 (paragrafo 3) il periodo di solidarietà che si colloca successivamente al 24 settembre si computerà con i normali criteri previsti dal decreto 148 e quindi, nella misura della metà per i primi 24 mesi.

La circolare 30/2015 ha specificato che, se prima della riforma le parti hanno sottoscritto un contratto di solidarietà di 24 mesi che si pone a cavallo del 24 settembre 2015 e autorizzato a tale data dal ministero solo per il primo anno di contratto, l’azienda può presentare una richiesta d’integrazione per il secondo anno per completare il programma con le vecchie regole. Se invece l’azienda ha sottoscritto prima della riforma un contratto di solidarietà di 12 mesi con scadenza dopo il 24 settembre, la sottoscrizione di un contratto di solidarietà di proroga per il secondo anno comporta l’applicazione del nuovo regime.

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