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Contratti di solidarietà prima e dopo il Jobs Act:

I contratti di solidarietà prima e dopo il Jobs Act hanno riportato dei cambiamenti soprattutto sul piano dei costi aggiuntivi per l’impresa.

Vi proponiamo di seguito uno specchietto per il confronto tra i contratti di solidarietà prima e dopo l’entrata in vigore del Jobs Act, pubblicato oggi (14.12.2015) dal Sole 24 Ore.

Eccolo.

L’ORARIO E LA RETRIBUZIONE

SOLIDARIETÀ AL 25%

Ipotizziamo il caso di un’azienda che si trova in «solidarietà orizzontale», con le seguenti caratteristiche:

  • riduzione di orario al 25%
  • autorizzata per 52 settimane

Il lavoratore di questa azienda ha un orario di 40 ore su base settimanale e le ore lavorabili nel mese sono 173 (ovvero coincidenti con il divisore contrattuale)

La retribuzione lorda annua è di 22mila euro per 13 mensilità

I COSTI PER L’AZIENDA

01 La situazione attuale

  • In base alle regole del Dlgs 148/2015, per accedere ai contratti di solidarietà come causale della Cigs l’azienda è ora obbligata a versare un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale spettante per le ore non prestate per effetto della riduzione di orario.
  • Quindi la retribuzione globale oraria è data da: 22mila /12= 1.833,33 euro; 1.833,33/173= 10,59 euro.
  • Il numero di ore di riduzione nella settimana è pari a 40 x 25% = 10 ore
  • Il numero di ore di riduzione nel mese è pari a 10 x 4,33 = 43,3
  • La retribuzione globale mensile delle ore ridotte è pari a 10,59 x 43,3 = 458,54 euro
  • L’azienda sosterrà un costo mensile per ogni lavoratore dato dal contributo addizionale pari a 458,54 x 9% = 41,26 euro su base mensile

02 La situazione prima della riforma

Prima della riforma introdotta con l’attuazione del Jobs Act, la solidarietà non comportava costi aggiuntivi per l’azienda, perché il contributo addizionale era richiesto solo per la cassa integrazione straordinaria

I COSTI PER IL LAVORATORE

01 La situazione attuale

  • Posto che la retribuzione su base oraria comprensiva di mensilità aggiuntive è pari a 10,59 euro, il valore di integrazione orario sarebbe pari a 10,59 x 80 % = 8,472 euro; 8,472-5,84% = 7,98 euro
  • Bisogna fare il confronto con il massimale:

2.102,24/173 = 12,15 > di 10,59 euro, quindi si applica il massimale inferiore ; 971,71/173= euro 5,61; 5,61 – 5,84% = 5,29 euro < 7,98 euro

  • Pertanto il lavoratore su base mensile riceverà un’integrazione salariale pari al massimale : 5,29 x 43,3 = 229,05 euro

02 la situazione PRIMA DELLA RIFORMA

  • Nella disciplina in vigore prima del 24 settembre scorso non trovava applicazione il massimale. Quindi:

10,59 x 70% = euro 7,413; 7,413 – 5,84 % = 6,983 euro

  • Pertanto il lavoratore su base mensile riceveva un’integrazione salariale pari a 6,983 x 43,3 = 302,36 euro.

  • La riduzione dell’indennità è di 73,31 euro, ossia -24,25%

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