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Approfondimento sulla NASpI:

Ecco per voi un ulteriore approfondimento sulla NASpI a seguito della Circolare n. 195 del 2015pubblicata dall’INPS e di cui vi abbiamo già parlato in un nostro articolo pubblicato ieri (Titolo: “Disposizioni in materia di indennità NASpI”).

Tale argomento viene infatti affrontato oggi (1.12.2015) da un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore (Firma: Gianni Bocchieri; Titolo: “Chi riceve la Naspi e lavora, per l’INPS rimane disoccupato”) che vi proponiamo per avere un quadro ancor più dettagliato di argomento che interessa a molti.

Ecco l’articolo.

Con la circolare 194/2015 l’Inps ha fornito le prime istruzioni applicative sul nuovo percorso delle politiche attive disegnato dal relativo decreto attuativo del Jobs act (Dlgs 150/2015), che costituiscono anche la prima importante fonte interpretativa per la definizione del modello operativo dei nuovi centri pubblici per l’impiego (Cpi)delle Regioni, attualmente impegnate nella definizione della convenzione per la disciplina del periodo transitorio, in attesa della riforma del titolo V della Costituzione.

Per quanto riguarda la disciplina della conservazione della Naspi, la circolare afferma che il disoccupato la mantiene anche nel caso di rioccupazione, purché dall’attività derivi un reddito annuale inferiore agli 8.000 euro per i redditi da lavoro dipendente e a 4.800 euro per il lavoro autonomo e ne dia comunicazione preventiva all’Inps. La circolare sembra così spingersi ad affermare che la conservazione della Naspi determini anche quella dello status di disoccupazione, sebbene il decreto legislativo non recuperi la vecchia normativa per cui il disoccupato che aveva un reddito inferiore ai limiti indicati, manteneva lo status di disoccupato e quindi anche l’indennità di disoccupazione.

Tuttavia, in mancanza di una specifica norma sul mantenimento dello status di disoccupazione, non può essere la conservazione della Naspi a determinare quella dello status di disoccupato, anche perché tra i requisiti previsti per la concessione della Naspi c’è la persistenza dello status di disoccupato (articolo 3, comma 1, lettera a del Dlgs 22/2015), la cui mancanza determina la decadenza della stessa Naspi (articolo 11 del Dlgs 22/2015).

Dal punto di vista pratico, l’interpretazione dell’Inps determina il mantenimento della Naspi e il diritto all’assegno di ricollocazione per il disoccupato che ricava da attività lavorative un reddito inferiore ai limiti sopraindicati. Per rendere fondata questa ricostruzione basterà allineare le norme recuperando le vecchie regole sulla conservazione dello status di disoccupato.

In merito all’accertamento dello status di disoccupato, invece, la circolare conferma che il decreto individua due modalità di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, con cui i disoccupati autodichiarano la loro condizione, a seconda che siano o meno percettori di Naspi: la prima è la registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro, che dovrà essere costituito dall’Anpal; la seconda è la presentazione della domanda di Naspi e di Dis-Coll.

Per quanto riguarda l’individuazione dei Cpi competenti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la stesura del patto di servizio, la circolare afferma che i centri territorialmente competenti sono quelli del domicilio dei richiedenti indicati nelle domande di indennità, a cui gli stessi Cpi potranno accedere attraverso il sistema informativo della banca dati percettori Inps, in attesa della realizzazione da parte dell’Anpal del nuovo sistema informativo unitario.

Infine, sulla gestione della condizionalità, l’Inps conferma la responsabilità disciplinare e contabile dei funzionari dei Cpi per la mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della indennità di sostegno al reddito. Inoltre, stabilisce che le segnalazioni delle eventuali cause di decadenza dalle prestazioni di integrazione del reddito siano effettuate dai Cpi attraverso la stessa banca dati percettori, in attesa di relativi chiarimenti da parte del ministero del lavoro e in assenza del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

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