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Decreto su riordino normativa ammortizzatori sociali

È stato pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23.9.2015 ed entra in vigore oggi, 24 settembre 2015, il D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 contenente “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro” in attuazione del Jobs Act.

Ecco alcune delle novità principali introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015.

Innanzi tutto sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale:

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  • i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato
  • gli apprendisti

sono esclusi invece da tali trattamenti:

  • i dirigenti
  • i lavoratori a domicilio.

Tali categorie di lavori per poter usufruire dei trattamenti di integrazione salariale devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

L’anzianità di effettivo lavoro del   lavoratore che   passa   alle   dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.

Per quanto concerne gli apprendisti, il Decreto stabilisce quanto segue:

Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Gli apprendisti sopra indicati, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di

intervento per crisi aziendale (di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 148/2015).

Inoltre, nei casi in cui l’impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.

Nei loro riguardi sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Per quanto concerne la misura il D.Lgs. 148/2015 stabilisce quanto segue.

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga.

Nel caso in cui la riduzione dell’orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell’orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l’integrazione è dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell’orario nel periodo ultrasettimanale considerato.

La durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare – per ciascuna unità produttiva – la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

Mentre per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all’art. 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

Nei prossimi giorni pubblicheremo articoli di approfondimento sulla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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