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Tabella sulla certificazione dei contratti di lavoro:

Ecco di seguito la tabella sulla certificazione dei contratti di lavoro, cui fa riferimento l’articolo poc’anzi pubblicato (su “Certificazione dei contratti di lavoro”).

Si tratta dell’approfondimento sulla questione della certificazione dei contratti di lavoro, pubblicato oggi (21.9.2015) sul Sole 24 Ore (pagina a cura di Alberto Bosco e Josef Tscholl) che vi proponiamo.

Ecco la tabella.

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COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE (ARTICOLO 2 DEL DLGS 81/2015)

Dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro: le parti possono però richiedere alle commissioni di certificare l’assenza di questi requisiti

MANSIONI, CATEGORIA, LIVELLO E RETRIBUZIONE (ARTICOLO 2103 DEL CODICE CIVILE MODIFICATO DAL DLGS 81/2015)

Davanti alle commissioni di certificazione possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita

PART TIME: CLAUSOLE ELASTICHE (ARTICOLO 6 DEL DLGS 81/2015)

Se il contratto collettivo non disciplina le clausole elastiche, queste possono essere pattuite per iscritto in commissione di certificazione, prevedendo, a pena di nullità, condizioni e modalità con cui il datore, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione della prestazione e aumentarne la durata, e la misura massima dell’aumento (non più del 25% della normale prestazione annua a part time, maggiorando del 15% la retribuzione oraria globale di fatto)

ASSUNZIONE DI CO.CO.CO. E TITOLARI DI PARTITA IVA (ARTICOLO 54 DEL DLGS 81/2015)

Presso le sedi di certificazione, i datori privati, che assumono a tempo indeterminato Co.co.co. (anche a progetto) e titolari di partita Iva con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, possono stipulare accordi in cui il collaboratore si impegna a non impugnare il pregresso rapporto a fronte di un obbligo del datore a non recedere (salvo motivi disciplinari) per almeno 12 mesi. L’assunzione a tempo indeterminato a queste condizioni comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione

OFFERTA DI CONCILIAZIONE – CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI (ARTICOLO 6 DEL DLGS 23/2015)

Per evitare il giudizio e ferma la possibilità delle parti di arrivare a ogni altra modalità di conciliazione di legge, il datore può offrire al lavoratore, entro 60 giorni, presso una commissione di certificazione, un importo che non costituisce imponibile ai fini Irpef né contributivi, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità (da 1 a 6 mensilità nelle Pmi), consegnando al lavoratore un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla sua impugnazione anche se il lavoratore l’ha già proposta.

AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA C), DEL DPR 177/2011)

I lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento possono essere svolti solamente da imprese o da lavoratori autonomi in possesso di determinati requisiti. I lavoratori devono essere assunti con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’impiego di lavoratori con altre tipologie contrattuali o di appalto è ammesso solamente se i relativi contratti siano stati preventivamente certificati

RINUNCE E TRANSAZIONI(ARTICOLO 82 DEL DLGS 276/2003)

Le sedi di certificazione sono competenti anche a certificare le rinunzie e transazioni di cui all’articolo 2113 del Codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti

COOPERATIVE (ARTICOLO 83 DLGS 276/2003)

La procedura di certificazione è estesa al deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia di rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ex articolo 6 della legge 142/2001 (la certificazione attiene al contenuto del regolamento)

APPALTI (ARTICOLO 84 DEL DLGS 276/2003)

Le procedure di certificazione possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto ex articolo 1655 del Codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche per la distinzione concreta tra somministrazione e appalto

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