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Certificazione dei contratti di lavoro:

La certificazione dei contratti di lavoro, rilanciata dal D.Lgs. n. 81/2015 di attuazione del Jobs Act, è regolata dagli articoli da 75 a 84 del D.Lgs. n. 276/2003. In particolare l’art. 75 dispone che “Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro…”.È questo l’argomento affrontato da un articolo pubblicato oggi (21.9.2015) sul Sole 24 Ore (pagina a cura di Alberto Bosco e Josef Tscholl; Titolo: “Dai co.co.co. alle mansioni si fa largo la certificazione”), che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Il Jobs act rilancia la certificazione dei contratti di lavoro o anche solo di alcune clausole degli stessi: questa è la conclusione cui si giunge leggendo il Dlgs 81/2015 che individua nuovi casi nei quali è talvolta obbligatorio e talaltra consigliabile rivolgersi alle commissioni di conciliazione istituite presso le Dtl, le università, i consigli provinciali dei consulenti del lavoro e così via.

Le commissioni costituiscono un passaggio obbligato, talvolta insieme alle sedi sindacali e alla Dtl :

quando si voglia evitare l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

quando sia necessario un accordo per modificare le mansioni, la categoria, il livello di inquadramento e la retribuzione del dipendente;

quando, nell’ambito di un contratto part time, si voglia stipulare la clausola elastica e questa non sia disciplinata da parte del contratto collettivo;

quando – dopo aver licenziato un lavoratore nel regime delle tutele crescenti – si voglia procedere con l’offerta di conciliazione, e così via.

Le disposizioni relative alla certificazione sono contenute negli articoli da 75 a 84 del Dlgs 276/2003, come più volte modificati. In particolare, l’articolo 75 dispone che, al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.

Prima di procedere con la disamina dell’istituto, non va tuttavia dimenticato che le commissioni svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del suo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e all’esatta qualificazione dei contratti di lavoro.

La certificazione è una procedura volontaria, che prevede l’accordo della parti (ossia datore e dipendente; committente e collaboratore) e che coinvolge le commissioni che possono essere istituite presso diverse sedi (si veda la tabella a fianco)

L’articolo 77 definisce poi i criteri per la competenza, stabilendo che, se le parti intendono presentare domanda di inizio della procedura di certificazione presso:

le Dtl e le province: devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore;

le commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali: devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei lavoratori.

Infine, va evidenziato che la procedura di certificazione consegue a un’istanza scritta comune delle parti del contratto, il cui avvio va notificato alla Dtl che ne inoltra comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti (tali autorità possono presentare osservazioni); infine, il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.

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