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Apprendistato professionalizzante e assunzione lavoratori in mobilità

Il D.Lgs. n. 81 del 2015 (di attuazione del Jobs Act) che riforma i contratti di lavoro, in tema di apprendistato professionalizzante, prevede sarà possibile l’assunzione di lavoratori in mobilità grazie anche all’abolizione dei limiti anagrafici e con l’applicazione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali.

Questi particolari aspetti vengono trattati da un articolo di oggi (12.8.2015) pubblicato sul Sole 24 Ore (firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo. “Assunzioni aperte anche per lavoratori in mobilità” contenuto nella rubrica Guida al Lavoro, che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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Sull’apprendistato professionalizzante, il nuovo testo (articolo 44 del Dlgs 81/2015) puntualizza che sono le parti contraenti a determinare la qualificazione professionale. A tal fine, si avvarranno dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Va segnalata anche l’abolizione di due disposizioni inerenti all’età dell’apprendista: sia durata e modalità di erogazione della formazione sia l’offerta formativa pubblica disciplinata dalle Regioni non possono più essere modulate dalla contrattazione in ragione dell’età.

Nessuna novità sulla formazione: continua ad essere il datore di lavoro l’esclusivo responsabile dell’attività formativa, la cui disciplina rimane affidata alla contrattazione collettiva nazionale. Permane, altresì, la possibilità dell’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, da erogarsi per non oltre 120 giorni nel triennio e nei limiti delle risorse annualmente disponibili. A tal fine, viene mantenuta la previsione per cui la Regione comunica ai datori di lavoro, entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto di apprendistato, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica.

La più rilevante novità per l’apprendistato professionalizzante è costituita dalla possibilità che il rapporto – in deroga al limiti anagrafici e con l’applicazione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali – potrà instaurarsi, oltre che con lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità, anche con soggetti fruitori di trattamenti di disoccupazione.

L’ampliamento – contenuto nell’articolo 47, comma 4 – riguarda tutte le forme di disoccupazione oggi esistenti. Al fianco dell’Aspi e – dal 1° maggio 2015 – della Naspi, certamente le due misure di sostegno al reddito più ricorrenti, continuano a sopravvivere altre due tipologie di disoccupazione: quella agricola (misura a regime) e quella speciale edile destinata, invero, alla scomparsa al termine del prossimo anno.

Da segnalare che, rispetto al previgente testo, la nuova previsione riferita ai lavoratori in mobilità sembra circoscrivere l’assumibilità con contratto di apprendistato professionalizzante ai soli soggetti fruitori della relativa indennità, con esclusione, quindi, della vasta platea di lavoratori che, pur iscritti ex lege nelle speciali liste, non percepiscono la prestazione di cui all’articolo 7 della legge 223/91.

Su tale aspetto, come peraltro sui profili contributivi di questa particolare tipologia, (verosimilmente potrà trovare applicazione l’ordinaria misura a supporto dell’apprendistato prevista in relazione alle caratteristiche datoriali) occorre attendere le indicazioni che perverranno dagli enti preposti.

Infine, va segnalata un’ulteriore novità che, a breve, è destinata a incidere sull’apprendistato professionalizzante (anche in termini di maggiori costi per l’azienda): si tratta dell’estensione della Cig (o della Cigs, per la sola causale di intervento che riguarda la crisi aziendale) prevista dal decreto di riordino degli ammortizzatori sociali, che è in attesa dei pareri delle commissioni parlamentari prima della definitiva approvazione.

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