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Disposizioni in materia di disoccupazione:

L’INPS, con la Circolare n. 105 del 22 maggio 2015, ha fornito chiarimenti agli interessati circa le disposizioni in materia di disoccupazione di cui alla regolamentazione comunitaria ed in particolare all’applicazione degli articoli 65 e 66 bis del Regolamento CE n. 883/2004, come modificato dal Regolamento UE n. 465/2012, nei confronti dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri), le precisazioni in merito ai rimborsi ed infine le istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti.

Al riguardo si legge quanto segue nelle premesse della Circolare n. 105/2015.

Come noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari, Regolamenti (CE) n. 883/2004 (Regolamento di base) e  n. 987/2009 (Regolamento di applicazione), che hanno introdotto, in materia di prestazioni di disoccupazione, disposizioni che hanno in parte modificato la precedente regolamentazione.

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Come più volte precisato, le innovazioni più significative  riguardano:

  • il mantenimento del diritto alle prestazioni per i disoccupati che si recano in cerca di occupazione in un altro Stato membro diverso da quello competente (articolo 64 del regolamento n. 883/2004);
  • le prestazioni da erogare alla persona disoccupata residente nel corso dell’ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (articolo 65 del regolamento n. 883/2004).

 In caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, ai sensi del richiamato articolo 64 del regolamento n. 883/2004, diversamente da quanto previsto dalla precedente regolamentazione comunitaria, il pagamento viene effettuato direttamente dall’Istituzione competente, di regola quella di ultima occupazione.

Pertanto, come precisato con messaggio n. 28706 del 16 novembre 2010, che si richiama integralmente, le sedi sono invitate a porre particolare attenzione in merito a tale aspetto, in quanto, non essendo più prevista l’erogazione delle prestazioni da parte dell’istituzione dello Stato Membro in cui si è iscritti come persona in cerca di lavoro, non è più previsto alcun rimborso a quest’ultima istituzione da parte dell’Istituzione competente.

Invece, l’erogazione dell’indennità di disoccupazione a coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente, è disciplinata da disposizioni specifiche, contenute nell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004  (Parte II della circolare n. 85 del 2010).

L’articolo 65, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che le prestazioni di disoccupazione sono erogate dall’istituzione dello Stato di residenza e sono a carico di detto Stato.

I requisiti per il diritto, nonché i criteri di calcolo, sono quelli previsti in materia di prestazioni di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza.

Tuttavia, allo scopo di compensare l’onere finanziario supplementare a carico dello Stato membro di residenza, lo stesso articolo precisa che l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività lavorativa, è tenuta a rimborsare all’istituzione dello Stato di residenza l’intero importo delle prestazioni che questa istituzione ha erogato durante i primi tre mesi.

Il periodo oggetto del rimborso, ai sensi del paragrafo 7 del citato articolo 65, può  essere eccezionalmente prolungato da tre a cinque mesi alle seguenti condizioni:

  • se la persona interessata, durante i 24 mesi precedenti, ha maturato periodi di occupazione o di attività autonoma pari ad almeno 12 mesi nello Stato membro alla cui legislazione era da ultimo assoggettato;
  • se questi periodi assicurativi sono utili per il diritto alle prestazioni di disoccupazione.

Infine, l’articolo 70 del regolamento CE n. 987/2009, prevede che l’importo massimo del rimborso è, in ogni singolo caso, l’importo della prestazione a cui avrebbe diritto la persona interessata ai sensi della legislazione dello Stato membro a cui è stata soggetta da ultimo se si fosse iscritta presso gli uffici del lavoro di detto Stato membro.

In base alle nuove disposizioni comunitarie, pertanto, l’unica forma di rimborso prevista è quella contemplata dall’articolo 65 del regolamento n. 883/2004.

La Commissione Amministrativa con Decisione U4 del 13 dicembre 2011 ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di rimborso.

Con riferimento alla gestione dei rimborsi, con circolare n. 36 del 18 febbraio 1999, il Direttore Generale ha determinato di assegnare alla Direzione Regionale Lazio il coordinamento della regolazione finanziaria tra le Istituzioni per i casi di rimborso delle prestazioni di disoccupazione in regime comunitario. Detta competenza è stata ribadita e confermata con circolare n. 85/2010.

Pertanto, la Direzione Regionale Lazio, con l’entrata in vigore della nuova regolamentazione comunitaria, dal 1° maggio 2010 riveste il ruolo di Organismo di collegamento tra le Strutture territoriali dell’ INPS e le competenti Istituzioni degli altri Stati membri dell’Unione Europea, relativamente al rimborso delle prestazioni di disoccupazione erogate ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009.

Infine, tenuto conto dei cambiamenti della realtà sociale e delle particolarità delle legislazioni di alcuni Stati membri, al fine di garantire la piena tutela dei diritti dei cittadini, si è ritenuto necessario completare le disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione, con riferimento alla fattispecie del lavoratore autonomo transfrontaliero in disoccupazione completa, nei casi in cui lo Stato membro di residenza non preveda alcuna assicurazione di disoccupazione per tale categoria di lavoratori. Pertanto, è stato adottato il regolamento (UE) n. 465/2012 che ha modificato il regolamento (CE) n. 883/2004 con l’inserimento dell’articolo 65 bis.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle modalità procedurali per la trattazione delle domande di prestazione di disoccupazione, da erogare in base all’articolo 65 del regolamento n. 883/2004, e delle richieste di rimborso, nonché le disposizioni attuative dell’articolo 65 bis dello stesso regolamento.

 Gli adempimenti relativi alla gestione dei rimborsi nei rapporti con la Direzione regionale Lazio  sono riportati nelle linee guida allegate al messaggio n. 4898 del 21 marzo 2013.

 Si rinvia per il resto delle informazioni alla Circolare n. 105/2015 e ai suoi allegati (Allegato n. 1, Allegato n. 2, Allegato n. 3, Allegato n. 4) pubblicati unitamente al presente articolo.

(Fonte: INPS)

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