Advertisement

Fondo di solidarietà per il sostegno occupabilità:

L’INPS, con laCircolare n. 104 del 21 maggio 2015, ha informato gli interessati circa il Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo (D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014, adeguamento all’art. 3 della L.n. 92/2012), l’Assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata, il Finanziamento, gli Adempimenti procedurali, le Modalità di compilazione del flusso Uniemens, le Istruzioni contabili ed infine la Variazione del piano dei conti.

Al riguardo la Circolare n. 104/2015 premette quanto segue circa il quadro normativo di riferimento.

Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, l’articolo 3 della legge n. 92/2012, intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, e successive modifiche e integrazioni, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.

Advertisement

Tali Fondi, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l’ulteriore finalità di erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il comma 42, del citato articolo 3, dispone che i Fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai  sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle norme previste dalla novella legislativa del 2012, con decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, la cui adozione determina, ai sensi del successivo comma 43, l’abrogazione dei decreti interministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei Fondi.

In data 30 ottobre 2013 è stato stipulato un accordo sindacale nazionale tra Federcasse, Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sincra/Ugl Credito, Uilca-Uil Credito e assicurazioni, integrato  da un successivo accordo del 13 novembre 2013. In attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, le parti sociali hanno convenuto di istituire presso l’Inps il “Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo”, che continua la gestione del preesistente Fondo già istituito presso l’Inps ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996, che viene adeguato alle previsioni di cui al citato articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012.

Il contenuto dei predetti accordi è stato recepito con il decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014 (Allegato n. 1), che ha dettato la nuova disciplina del Fondo di solidarietà del personale del credito cooperativo.

L’entrata in vigore di tale decreto ha determinato l’abrogazione del D.I. n. 157 del 28 aprile 2000.

Si rimanda per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 104/2015 ed ai suoi allegati (Allegato n. 1, Allegato n. 2, Allegato n. 3) pubblicati unitamente al presente articolo.

(Fonte: INPS)

Advertisement