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Convenzione INAIL e INPS erogazione indennità per inabilità:

L’INPS con la Circolare n. 69 e l’INAIL con la Circolare n. 47 entrambe del 2 aprile 2015, hanno reso noto agli interessati della Convenzione tra i due Istituti per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza.

In sintesi, si legge in particolare sulla Circolare n. 69/2015 quanto segue.

  1. Premessa

 A seguito delle determinazioni n. 65 del 27 maggio 2014 e n. 247 del  6 agosto 2014, rispettivamente dell’INPS e dell’INAIL, in data 15 dicembre 2014 tra i due Istituti è stata stipulata una nuova Convenzione che rappresenta un aggiornamento dei contenuti di quella sottoscritta il 25 novembre 2008, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti connessi alla coordinata erogazione delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei due Istituti e alla velocizzazione dell’iter di definizione dei casi di dubbia competenza.

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  1. Ambito di applicazione della Convenzione

La Convenzione ribadisce il pieno riconoscimento del ruolo:

– dell’INAIL cui compete l’accertamento del nesso di causalità per le malattie professionali, l’occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni nonché la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l’evento lesivo come professionale;

– dell’INPS cui compete, nell’ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia, l’individuazione dei casi di possibile competenza INAIL, l’eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già valutata dall’INAIL, nonché  la valutazione circa l’eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da parte dell’INAIL.

Così come previsto nella citata Convenzione del 2008 e specificato nella circolare applicativa congiunta INPS n. 91 e INAIL n. 38 del 10 luglio 2009, esula dall’ambito della nuova Convenzione, e non potrà costituire oggetto di esame da parte dei Collegi regionali, la trattazione di casi di patologie addotte quali malattie professionali “non tabellate”.

Tali patologie, infatti, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, si configurano sempre come “malattie comunifinché il lavoratore non fornisca la prova, posta a carico del medesimo, del nesso eziologico con l’attività lavorativa svolta.

  1. Aspetti significativi  

Di seguito si illustrano gli aspetti più significativi contemplati dalla Convenzione.

3.1 Casi di esclusione (art. 3)

Nei casi per i quali emerga, nel corso dell’istruttoria degli eventi lesivi, la necessità di verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia erogata dall’INPS, l’INAIL provvede tempestivamente e comunque entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia a richiedere all’INPS (Allegato n. 1) le indicazioni in merito alla sussistenza di tale diritto.

A fronte di tale richiesta, l’INPS è tenuto a fornire tempestivamente riscontro all’INAIL (Allegato n. 2) e comunque entro 10 giorni dalla richiesta. Fino all’eventuale comunicazione da parte dell’INPS, l’INAIL non potrà erogare alcuna prestazione di anticipazione.

Si fornisce a tale scopo un elenco (Allegato n. 3) riportante le categorie di lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia alla data della presente circolare. Si procederà, ove necessario, ad eventuali integrazioni e/o modifiche dell’elenco nei casi di interventi legislativi in materia con revisione concordata a cadenza almeno annuale.

Sono fatti salvi i pagamenti già disposti per gli eventuali casi non contemplati nel predetto allegato n. 3 prima della revisione.

3.2 Anticipazioni (art. 8)

L’anticipazione delle somme spettanti al lavoratore da parte dell’Istituto che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato dell’assicurato, fino all’assunzione del caso da parte dell’Istituto competente (comunque, entro i limiti del periodo massimo indennizzabile ai fini dell’indennità prevista per malattia comune), avviene con modalità diverse a seconda dell’Ente erogatore.

Pertanto, nel caso in cui si tratti dell’INAIL, la prestazione economica deve essere anticipata nella misura del 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta prevista dall’art. 66 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.  La predetta misura percentuale può essere variata su richiesta dell’INPS, previo accordo tra i due Istituti, anche con riferimento ai tempi necessari per il conseguente adeguamento delle procedure, facendo salvi, ai fini della regolazione delle partite creditorie e debitorie tra i due Istituti, i pagamenti eventualmente già disposti dall’INAIL.

Se invece si tratta dell’INPS, l’erogazione della prestazione economica risulta pari all’indennità di malattia calcolata nella misura  prevista dalla normativa vigente.

3.3 DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI MARITTIMI

 La Convenzione si applica anche agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori marittimi nell’ambito della gestione diretta delle attività da parte dell’INPS, per effetto dell’ art. 10, comma 3, del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto, tra l’altro, l’attribuzione dell’erogazione delle prestazioni per malattia comune per il personale assicurato ex IPSEMA, all’INPS. In merito si richiamano le disposizioni alla circolare congiunta INPS n. 179 e INAIL n. 65 del 23 dicembre 2013).

Anche per tale categoria di lavoratori si applicano le disposizioni già impartite in materia.

La regolazione delle partite creditorie e debitorie tra i due Istituti, a decorrere dalla vigenza della Convenzione (14 gennaio 2015), sarà gestita a livello centrale secondo i tempi indicati nell’art. 9 della Convenzione, sulla base delle risultanze di rilevazioni effettuate dalle Strutture territoriali dei due Istituti relative alle prestazioni di anticipazione erogate per conto dell’altro Istituto. Pertanto le Strutture territoriali INAIL e INPS avranno cura di tenere opportuna evidenza di tali dati.

Per quanto riguarda, invece, le partite creditorie e debitorie riferite al periodo dal 1 gennaio 2014 (data di trasferimento all’INPS della gestione delle prestazioni previdenziali) al 13 gennaio 2015, le stesse saranno gestite direttamente tra le competenti Strutture territoriali dell’INAIL e dell’INPS.

Gli Istituti provvederanno autonomamente ad impartire istruzioni specifiche alle proprie Strutture territoriali.

  1. Durata e decorrenza (art. 13)

La nuova Convenzione ha durata triennale e decorre dal trentesimo giorno successivo alla sua sottoscrizione avvenuta in data 15 dicembre 2014. La Convenzione può essere rinnovata, su conforme volontà delle parti, da manifestarsi con atto scritto.

Nel periodo transitorio compreso tra la cessazione della precedente Convenzione (26 novembre 2012) e l’entrata in vigore della nuova Convenzione (14 gennaio 2015) si applicano le disposizioni contenute nella citata Convenzione del 25 novembre 2008.

Si rimanda per il resto delle informazioni al contenuto della Circolare n. 69/2015 allegata al presente articolo.

 (Fonte: INPS)

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