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Convenzione INPS cessione quinto pensione per estinzione finanziamenti:

L’INPS, con il Messaggio n. 1799 del 2016, ha comunicato di aver approvato la convenzione finalizzata a disciplinare l’estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi ai pensionati INPS.

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 1799/2016.

Con determinazione presidenziale n. 43 del 30 marzo 2016 questo Istituto ha approvato lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare l’estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati Inps, unitamente al Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”, allegato alla convenzione e parte integrante di essa.

Il nuovo testo convenzionale ha validità a decorrere dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre 2017.

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Con la suddetta determinazione presidenziale n. 43/2016 questo Istituto, peraltro, ha disposto di rinnovare le convenzioni già sottoscritte dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari.

Ne deriva che i soggetti già convenzionati ed interessati alla prosecuzione del rapporto convenzionale in essere con questo Istituto potranno avvalersi della facoltà di rinnovo.

Conseguentemente le convenzioni sottoscritte dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari già vigenti alla data di emanazione della predetta determinazione presidenziale sono state prorogate fino al 30 aprile 2016, data di completamento dell’iter di rinnovo.

Le società che si avvarranno della facoltà di rinnovo potranno continuare ad utilizzare il servizio erogato da questo Istituto fino al 31 dicembre 2017.

Le Banche e gli Intermediari Finanziari interessati al convenzionamento, al fine della concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS e non ancora convenzionati, potranno aderire – a far data dal 1° maggio 2016 – al nuovo testo di convenzione.

Nell’ambito del nuovo schema convenzionale questo Istituto ha aggiornato, alla luce delle risultanze della contabilità analitica 2014, gli oneri dovuti per il servizio prestato.

Infatti, a decorrere dal 1° maggio 2016, le Banche e gli Intermediari Finanziari convenzionati per lo svolgimento dell’attività in oggetto dovranno rimborsare per ogni contratto di cessione, per singola rata euro 1,61 (euro uno/61), IVA esente (art.13 della convenzione).

Le Banche e gli Intermediari Finanziari non convenzionati che operano in regime di accreditamento presso questo Istituto dovranno corrispondere un onere pari a euro 87,26 (euro ottantasette/26), IVA esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di euro 7,27 (euro sette/27) per singola rata (art.12 delle Disposizioni per la cessione del quinto).

Si evidenzia che anche l’aggiornamento del costo del servizio dovuto da parte delle Banche e degli Intermediari finanziari che operano in regime di accreditamento decorre dalla data del 1° maggio 2016.

Nell’ambito del nuovo schema convenzionale è stato, inoltre, previsto il meccanismo di “mensilizzazione” dell’onere che verrà prelevato sulla singola rata di cessione in capo a ciascun nominativo e pertanto detratto dall’ammontare complessivamente versato a ciascuna società (sia in regime di convenzione che di accreditamento) nel mese di riferimento.

La convenzione ha, altresì, previsto una nuova modalità di recupero delle rate indebitamente corrisposte alle Banche e agli Intermediari Finanziari successivamente agli eventi che hanno determinato l’eliminazione delle singole partite pensionistiche (art. 11 della convenzione).

In merito alle suddette innovazioni si fa tuttavia riserva di comunicarne l’operatività all’atto della messa in esercizio delle relative funzioni procedurali, sia in ordine al recupero mensile degli oneri per il servizio prestato da questo Istituto, sia relativamente alle compensazioni delle rate indebitamente versate successivamente agli eventi che hanno determinato l’eliminazione delle singole partite pensionistiche.

Ne consegue che fino all’avvenuto completamento delle connesse implementazioni procedurali continuano a ritenersi efficaci le attuali modalità di rimborso.

Si precisa, infine, che all’art. 10 del testo convenzionale, nella tabella contenente i tassi soglia convenzionali riportata per classe di età del pensionato e classe di importo del prestito, in corrispondenza della fascia di età ricompresa tra i 70 e i 79 anni per prestiti oltre 5.000 euro, è stato indicato il tasso di 10,31 anziché quello vigente alla data di approvazione della convenzione – pari a 12,91 – e pubblicato in apposito messaggio Hermes della Direzione Centrale Pensioni n.23 del 05/01/2016.

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