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CIG in deroga anche per gli studi professionali:

La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, del Ministero del Lavoro,  con la nota n. 7518 del 25 marzo 2015 ha informato gli interessati in merito alla CIG in deroga anche per gli studi professionali.

In pratica il TAR Lazio, con la sentenza n. 6365 del 12 dicembre 2014 (allegata alla nota n. 7518/2015), ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla Confederazione Italiana Libere Professioni Confprofessioni contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai fini della sospensione dell’efficacia del decreto interministeriale n. 83473 dell’1 agosto 2014, nella parte in cui esclude gli studi professionali dal trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga e successivamente l’Ordinanza n. 1108 del 2015 del Consiglio di Stato ha invece riformato l’ordinanza del TAR Lazio n. 6365/2015.

Il Ministero ha pertanto dato ordine di dare puntuale esecuzione all’ordinanza n. 1108/2015 del Consiglio di Stato, consentendo così anche agli studi professionali, in attesa della pronuncia nel merito del TAR, di accedere alla CIG in deroga.

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Si legge quanto segue nell’ordinanza n. 1108/2015.

 Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, i motivi addotti della parte appellante sembrerebbero essere sostenuti da argomentazioni convincenti, soprattutto con riguardo alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 1 agosto 2014, nella parte in cui esclude gli studi professionali del trattamento di CIG in deroga, per i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro, tenuto conto dei vincoli comunitari in materia di definizione di impresa;

Ritenuto che, quanto al periculum in mora, sussiste il pregiudizio di cui all’articolo 55 del codice del processo amministrativo, dal momento che l’esecuzione dell’ordinanza impugnata comporterebbe l’effettiva e grave compromissione della attività economica del comparto in questione e dei livelli occupazionali da questi assicurati;

Ritenuto che debba conseguentemente essere accolto l’appello cautelare per la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 55, comma 10 del c.p.a.;

Ritenuto che sussistono le condizioni per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello cautelare (ricorso n. 622 del 2015) e, per l’effetto, sospende l’esecuzione dell’ordinanza impugnata.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al TAR Lazio per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’articolo 55, comma 10 del c.p.a.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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