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Più sgravi e meno vincoli per apprendistato: 

È intenzione del Ministero del Lavoro rilanciare (e semplificare) il contratto di apprendistato di primo livello (conseguimento della qualifica o del diploma) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) introducendo “correttivi” da inserire nei decreti attuativi del Jobs Act in tema di riordino degli incentivi e dei contratti (attesi per la fine del prossimo mese di febbraio).

Tra le rilevanti novità vi saranno: l’introduzione per le aziende con più di 9 addetti dell’azzeramento degli obblighi contributivi per i primi tre anni (attualmente è già previsto l’azzeramento per le aziende sotto i 9 dipendenti); l’abolizione per le aziende con più di 50 dipendenti delle quote di stabilizzazione obbligatoria (del 20%) per procedere all’assunzione di nuovi apprendisti; l’applicazione delle tutele crescenti (già previsto dal Jobs Act per il contratto a tempo indeterminato) per consentire (semplificare…) la risoluzione del rapporto di apprendistato nella fase formativa grazie alla introduzione del regime sanzionatorio degli indennizzi monetari. Attualmente un apprendista si può licenziare, in costanza di rapporto di lavoro, solo per giusta causa o giustificato motivo, in ipotesi di recesso illegittimo trovano applicazione le tutele previste per i dipendenti non apprendisti.

Il Ministero del Lavoro ha deciso di intervenire sull’apprendistato di primo e terzo livello poiché dalle statistiche (biennio 2012 – 2013) risultano i contratti meno utilizzati (circa 2116 apprendisti di primo livello e 200 di terzo livello) anche a causa degli elevati costi che le aziende devono sostenere, dall’iter burocratico troppo elaborato, dalla mancanza totale di flessibilità sui controlli e sulla durata del percorso formativo, dalla presenza di più “allettanti” e pratici contratti di lavoro atipici (a tempo determinato, collaborazione a progetto, somministrazione, ecc.).

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Tra le varie ipotesi di incentivazione del contratto di apprendistato di primo e terzo livello, si parla anche della sottoscrizione di un protocollo formativo tra l’istituzione scolastica (formazione professionale, ITS, Università…) ove lo studente è iscritto e l’impresa, nel quale si preveda che il 50% almeno dell’intero orario del percorso formativo possa essere svolto con un contratto di apprendistato. Un altro incentivo potrebbe essere quello dell’esonero dalla retribuzione per l’intero monte ore di formazione per le aziende che procederanno all’assunzione di apprendisti grazie al citato protocollo formativo.

Si rammenta che attualmente per l’apprendistato di primo livello viene fissata al 35% la retribuzione delle ore formative rispetto al monte ore complessivo; mentre per quello di terzo livello la retribuzione delle ore formative è totale (e quindi rappresenta un onere per l’azienda).

 

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