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Esonero contributivo nuove assunzioni anno 2015:

L’INPS, con Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, ha reso note le informazioni circa l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (ivi compresi il lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato) nel corso del 2015, ai sensi dell’articolo unico, comma 118 e seguenti, della L.n. 190/2014 (Legge di Stabilità).

In pratica l’INPS con la suddetta Circolare ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile.

Si legge (in sintesi) nella Circolare n. 17/2015, quanto segue.

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Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi da 118 a 124, della “Legge di stabilità 2015”, ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015.

 In particolare, il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli. Inoltre, ai fini del diritto all’esonero, non assume rilevanza la sussistenza della natura imprenditoriale in capo al datore di lavoro, pertanto il beneficio è esteso anche ai soggetti non imprenditori.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, poiché il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

 L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.

Allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei presupposti per l’applicazione del beneficio non conformi all’obiettivo della norma, il Legislatore ha escluso l’applicazione dell’esonero medesimo laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua.

L’applicazione del predetto beneficio non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, in quanto l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria, pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33% della retribuzione lorda imponibile. Parimenti, continuano ad applicarsi ai lavoratori gli istituti e gli interventi previdenziali tipici del settore in cui opera il relativo datore di lavoro.

 Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.

Successivamente, con apposita circolare, l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Per il resto delle informazioni su: “Natura dell’esonero contributivo”, “Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo”, “Rapporti di lavoro incentivati”, “Condizioni per il diritto all’esonero contributivo”, “Contratto di somministrazione”, “Datori di lavoro agricoli”, “Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione”, “Assetto e misura dell’incentivo” e “Soppressione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, L.n. 407/1990”, si fa rinvio al contenuto della Circolare n. 17/2015 allegata al presente articolo.

(Fonte: INPS)

 

 

 

 

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