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NASPI importo pieno per soli 3 mesi: 

Dopo l’esame della Ragioneria Generale dello Stato dello schema di decreto legislativo sugli ammortizzatori sociali (decreti attuativi del Jobs Act) è stata introdotta una rilevante modifica all’importo della NASPI. Infatti, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego verrà ridotta progressivamente del 3% a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Nella prima stesura del decreto legislativo di riforma di cui sopra la riduzione interveniva soltanto a partire dal quinto mese, anticipato al quarto dal 2015.

Come abbiamo già detto la NASPI verrà corrisposta a tutti i lavoratori dipendenti da aziende private che perderanno involontariamente il posto di lavoro, nonché ai collaboratori coordinati e continuativi (esclusi amministratori e sindaci), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA. Invece saranno esclusi i lavoratori assunti a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni (di cui al D.Lgsl.. n. 165/2001) e gli operai agricoli con contratto a tempo determinato e indeterminato per i quali continua ad applicarsi la vecchia normativa a loro riservata.

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Anche in caso di dimissioni per giusta causa o di risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro sottoscritte presso la Direzione Territoriale del Lavoro (tentativo obbligatorio di conciliazione di cui alla riforma Fornero) al lavoratore sarà corrisposta la NASPI.

Il primo requisito necessario per ottenere la corresponsione della NASPI è dunque lo stato di disoccupazione involontaria, acquisita cioè in via accidentale. A questo requisito, si ne affiancano altri due per poter usufruire del sostegno economico NASPI, e cioè il lavoratore involontariamente disoccupato deve:

  • avere contributi versati per almeno 13 settimane, nei 4 anni precedenti alla perdita del lavoro;
  • aver effettivamente lavorato per 30 giorni (nella prima stesura dello schema di decreto legislativo erano 18 giornate) nell’anno precedente alla perdita del lavoro.

Anche alla NASPI non verrà applicata la ritenuta contributiva del 5,84% (ex L.n. 41/1986).

Inoltre, per mancanza delle risorse, la durata massima della NASPI sarà ridotta – a partire dal 2017 – dagli attuali 24 mesi a 18 mesi. Ciò significa che chi perderà il lavoro nel 2017 sarà tutelato economicamente dalla NASPI per un periodo inferiore rispetto a quello di cui godranno i disoccupati che vi accederanno nel 2015-2016.

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