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Indennità di disoccupazione NASPI:

Il decreto di attuazione della nuova riforma del lavoro (L.n. 183/2014 – Jobs Act), ancora in attesa della definitiva approvazione, in tema di ammortizzatori sociali ha introdotto – come è noto – la nuova ASPI (NASPI) che dovrà partire a far data dal prossimo 1° maggio 2015 e ne usufruiranno più di un milione e mezzo di lavoratori e circa 80 mila collaboratori coordinati e continuativi.

Tale stima risulta dalla relazione tecnica al decreto legislativo sugli ammortizzatori sociali inviato ieri alle Camere per i pareri, non vincolanti, unitamente al provvedimento attuativo del Jobs Act sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

La NASPI, sostituirà le attuali ASPI e mini – ASPI, spetta in caso di disoccupazione involontaria ai lavoratori dipendenti da aziende private e anche ai collaboratori coordinati e continuativi (esclusi amministratori e sindaci), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA. Sono esclusi dalla NASPI gli operai agricoli con contratto a tempo determinato e indeterminato e i lavoratori con contratto a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni per i quali continua ad applicarsi la vecchia normativa.

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Condizione per poter ottenere la NASPI è che il lavoratore possa far valere nei quattro anni precedenti alla perdita del lavoro, almeno 13 settimane di contribuzioni e 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti; per i collaboratori coordinati e continuativi servono, invece, almeno 3 mesi di contributi accreditati nell’anno precedente e nell’anno di cessazione del rapporto di lavoro è necessario un mese di contribuzione oppure una collaborazione della durata di un mese.

L’importo della NASPI è proporzionato alla retribuzione degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane e moltiplicata per 4,33. Inoltre con una retribuzione pari o inferiore ad euro 1.195 mensili (nel 2015), la NASPI è pari al 75% di tale importo; se invece la retribuzione è superiore ad euro 1.195 la NASPI sarà sempre costituita dal 75% di tale importo oltre ad un 25% calcolato sulla differenza tra 1195 e la maggiore retribuzione percepita. Infine, a partire dal quarto mese l’importo della NASPI viene ridotto ogni mese del 3%. Anche per i collaboratori coordinati e continuativi l’importo della NASPI è pari al 75% della retribuzione mensile fino ad euro 1.195. Per entrambe le categorie di lavori, in ogni caso, la NASPI non potrà essere superiore a 1.300 euro mensili per il 2015.

La durata massima della NASPI è del 50% dei periodi contributivi accreditati nei 4 anni precedenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro e in ogni caso la durata massima è fissata in 24 mesi per il 2015; per i collaboratori coordinati e continuativi la durata della prestazione è pari al 50% dei mesi di contribuzione accreditati, con un tetto massimo di 6 mesi. A partire dal 2017 la durata massima della NASPI viene ridotta a 18 mesi se entro la fine dell’anno non si troveranno risorse aggiuntive.

Oltre alla NASPI, verrà introdotto sempre dal 1° maggio 2015– in via sperimentale – anche l’ASDI cioè l’Assegno di Disoccupazione per i beneficiari della NASPI che al termine del periodo della sua fruizione (24 mesi) si trovino ancora in stato di disoccupazione e in una condizione economica di bisogno. La durata massima dell’Assegno è di sei mesi e l’importo è pari al 75% dell’ultima indennità NASPI percepita. Il percepimento dell’Assegno di Disoccupazione è condizionato sia alla ricerca attiva di una nuova occupazione, che alla partecipazione ad iniziative di orientamento e formazione.

 

 

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