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Chiarimenti su decreto capannoni:

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 26 del 31 dicembre 2014, ha risposto ad un quesito in merito all’applicazione del D.I. 18.4.2014, c.d. “decreto capannoni”, proposto dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori).

In particolare l’istante chiedeva di sapere se “nel caso in cui un cantiere temporaneo abbia per oggetto la costruzione, ovvero l’ampliamento o ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, la notifica di cui all’art. 67 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti sono stati individuati nel Decreto interministeriale 18 aprile 2014, è da considerarsi in aggiunta alla notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero così come indicato nel Modello Unico Nazionale per la notifica ai sensi dell’art. 67 i cantieri Temporanei e mobili di cui al titolo IV sono esclusi e pertanto non soggetti a tale notifica?”. Chiedeva inoltre di sapere se “per organo di vigilanza competente per territorio a quale ente si fa riferimento?

Innanzi tutto l’art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008 cit., stabilisce che “In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

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  1. descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
  2. descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti”.

Inoltre, l’art. 62, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 cit., stabilisce che le disposizioni del Titolo II non si applicano “ai cantieri temporanei o mobili”.

Invece con il D.I. del 18.4.2014 vengono individuate, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio secondo quanto specificato nel modello unico nazionale allegato al medesimo.

Pertanto, si legge nell’Interpello n. 26/2014, l’obiettivo della suddetta notifica, a carico del datore di lavoro, è di informare l’organo di vigilanza sulla attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza al fine di consentirgli di dare preventivamente indicazioni tecniche (strutturali, impiantistiche, di igiene industriale) atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Diversamente, la notifica ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, di competenza del committente o del responsabile dei lavori, ha l’obiettivo di rendere noti i dati relativi al cantiere all’organo di vigilanza al fine di effettuare una corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni, ove da sempre si verifica un elevato numero di infortuni sul lavoro.

Di conseguenza la notifica preliminare, ai sensi dell’art. 99 cit., non sostituisce la comunicazione ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto.

Infine, il Ministero ha chiarito che, in riferimento al secondo quesito, in applicazione di quanto previsto all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 cit., per Organo di vigilanza competente si intende l’Azienda Sanitaria Locale.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

 

 

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