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Fruizione bonus assunzione ricercatori:

Andrà a scadere il prossimo 31 dicembre 2014 il termine per la presentazione delle domande di accesso al credito di imposta per le assunzione di ricercatori avvenute nella seconda metà del 2012, e precisamente dal 26 giugno al 31 dicembre 2012. Le domande andranno inviate al Ministero dello Sviluppo Economico.

Mentre:

  • dal 12 gennaio al 31 dicembre 2015 andranno presentate le domande per le assunzioni avvenute nel 2013;
  • dall’11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 andranno presentate le domande per le assunzioni avvenute nel 2014.

In tal modo gli interessati potranno usufruire del bonus fiscale destinato al settore ricerca e sviluppo di cui al D.L. n. 83/2012, successivamente convertito dalla L.n. 134/2012.

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Per chi non lo sapesse, il disegno di legge di stabilità 2015 ha abrogato questo incentivo che verrà sostituito con un altro bonus.

Tale sgravio interesserà dunque quei datori di lavoro (sia persone fisiche che giuridiche) titolari di reddito d’impresa, e consiste in un contributo, in forma di credito di imposta del 35% dei costi aziendali, nel limite massimo (per ciascun anno) di 200 mila euro, a prescindere dal numero delle assunzioni (a tempo indeterminato) di personale altamente qualificato e in possesso dei seguenti titoli, che dovranno essere rilasciati in copia al datore di lavoro (da allegare alla domanda di cui sopra) e che sono:

  • dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera, se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
  • laurea magistrale nelle discipline in ambito tecnico o scientifico, di cui all’allegato n. 2 del D.L. n. 83/2012.

In tale ultimo caso, i lavoratori dovranno essere chiamati a svolgere le attività indicate all’art. 24, comma 3, tipiche del settore ricerca e sviluppo e cioè lavori sperimentali o teorici, aventi come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze; ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze; acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale per produrre piani, progetti, processi o servizi nuovi o migliorati.

Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica sul sito web del Mise con allegata la certificazione contabile dei costi sostenuti e firmata digitalmente dal presidente del collegio sindacale dell’impresa richiedente o, per le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio, da un professionista iscritto nel registro dei revisori dei conti. Per le start up innovative, invece, la suddetta documentazione potrà anche essere sottoscritta dal legale rappresentante

È importante evidenziare che comportano la perdita del suddetto beneficio le seguenti circostanze:

  • riduzione o mantenimento, nei 3 anni successivi all’assunzione per la quale si gode del contributo, o 2 anni nelle piccole e medie imprese, del numero dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d’imposta precedente l’applicazione del beneficio fiscale;
  • mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro che fruiscono dell’agevolazione, per un periodo minimo di 3 anni, o 2 nel caso delle piccole e medie imprese;
  • delocalizzazione in un Paese fuori all’Unione Europea dell’attività aziendale, dopo l’11 agosto 2012, con riduzione delle attività produttive in Italina nei 3 anni successivi al periodo d’imposta in cui si è fruito del contributo;
  • accertamento definitivo di violazioni non formali sulla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, con irrogazione di sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, o violazioni della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
  • sentenze definitive della magistratura del lavoro contro il datore per condotta antisindacale.

Tale beneficio può essere cumulato con altri benefici contributivi previsti per altre ipotesi.

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