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Incentivo assunzioni Garanzia Giovani:

La Direzione Generale per le Politiche Attive – Servizi per il Lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 63 del 2 dicembre 2014, con il quale – nell’ambito dell’iniziativa Occupazione Giovani (Garanzia Giovani) – ha reso noto agli interessati alcune novità circa la fruizione dell’incentivo per le assunzioni di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni.

Come noto il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (c.d. Garanzia Giovani), è disciplinato dal Decreto Direttoriale n. 1709 del 2014 il quale, per quel che qui interessa, prevede un incentivo economico in favore dei datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani registrati al suddetto Programma. L’importo di tale incentivo economico varia in base al tipo di assunzione e alla classe di profilazione del giovane ammesso al Programma ed è compreso da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 6.000 euro.

Inoltre per i contratti a tempo determinato (anche in somministrazione) di durata inferiore a 6 mesi l’incentivo è fruibile in 6 quote mensili di pari importo; per i contratti a tempo determinato (anche in somministrazione) di durata pari o superiore a 12 mesi e per i contratti a tempo indeterminato, l’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l’incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

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Questo, in sintesi, è quanto contenuto nel D.D. n. 1709/2014.

Invece con il D.D. n. 63/2014 è stato sostituito l’art. 2, comma 5 del citato D.D. 1709/2014, come segue: “L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal primo maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie riportate nella tabella allegata al decreto (allegato n. 1)”. In precedenza, infatti, la decorrenza dell’incentivo era prevista dal 2 ottobre 2014.

I datori di lavoro che intendono essere ammessi al beneficio per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il primo maggio e la data di pubblicazione del D.D. n. 1709/2014 (2 ottobre 2014) devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente per via telematica, con le modalità che saranno definite dall’Istituto entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito Internet del Ministero del Lavoro (ad oggi non ancora pubblicate).

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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