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Concessione riduzioni contributive contratti solidarietà:

La Direzione Regionale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all’Occupazione del Ministero del Lavoro, con Circolare n. 31 dell’11 dicembre 2014, ad integrazione della Circolare n. 23 del 26 settembre 2014 ha fornito le istruzioni operative per la regolarizzazione delle istanze per la concessione delle riduzioni contributive, previste dal D.M. n. 83312 del 7.7.2012, per i contratti di solidarietà (ex artt. 1 e 2 del D.L. n. 726/1984, convertiti, con modificazioni dalla L.n. 863/1984).

Innanzi tutto il Ministero premette che le istanze procedurali, ove risultino complete e corredate della prescritta documentazione, comportano, senz’altro, la procedibilità delle relative domande, sempre che le risorse previste, nel relativo esercizio finanziario, non si siano esaurite. Invece, in caso di istanze incomplete e/o carenti della documentazione di supporto, si pone per il Ministero un problema di procedibilità delle stesse. A titolo esemplificativo tale ipotesi potrebbe verificarsi in caso di:

  1. inosservanza del termine procedura previsto per la presentazione dell’istanza;
  2. riduzione oraria inferiore al 20%;
  3. strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività ovvero un piano di investimenti preordinato a superare inefficienze gestionali o del processo operativo;
  4. difetto della firma digitale;

In relazione a tutte le inosservanze procedurali in cui potrebbero incorrere gli interessati, si legge ancora nella Circolare n. 31/2014, si pone un problema di procedibilità delle relative istanze. Dovuto alla circostanza che né la norma applicabile (art. 5 D.L. n. 34/2014), tanto meno i vigenti criteri procedurali (D.I. n. 83312/2014, ecc.), prevedono espressamente, a pena di inammissibilità, la presenza degli elementi essenziali richiesti.

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Si legge ancora quanto segue: “Premesso che il termine procedurale sub 1 – a norma dell’art. 153 c.p.c., disposizione applicabile anche ai termini amministrativi – deve considerarsi ordinatorio, per le altre irregolarità appare congruo utilizzare l’art. 6, lettera b) L.n. 241/1990”.

Norma che consente all’unità organizzativa responsabile del procedimento di ottenere dagli interessati la regolarizzazione delle istanze erronee o incomplete nonché, ove occorra, ordinare le necessarie esibizioni documentali.

A questo punto, però, occorre precisare che il Ministero è incorso in una “svista”, poiché l’art. 153 c.p.c. non è intitolato ai “termini ordinatori” (art. 154 c.p.c.), bensì alla “Improrogabilità dei termini perentori”. E l’art. 153, testualmente recita: “I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294 secondo e terzo comma”.

La Circolare n. 31 prosegue così.

Peraltro – in presenza di risorse limitate, quali quelle che finanziano gli sgravi contributivi in oggetto – la decorrenza cronologica delle istanze originariamente irrituali non potrebbe che essere quella della data successiva in cui viene, in effetti, acquisita la documentazione di rito richiesta in sede di regolarizzazione. Conseguentemente, ove gli istanti non riscontrino le richieste ministeriali di regolarizzazione, le domande originarie sarebbero – allo stato degli atti improcedibili.

L’eventuale tardiva regolarizzazione – rispetto al termine di trenta giorni fissato dall’ufficio procedente – comporterebbe che le relative domande sarebbero esposte al rischio dell’esaurimento dei fondi stanziati per il relativo esercizio finanziario.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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