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Privacy e violazione codice dentologico giornalisti

Il Garante della privacy, con doc. web n. 3405138, è intervenuto in materia di volazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla registrazione e alla diffusione della conversazione telefonica intercorsa tra il segnalante, dr. Fabrizio Barca, e uno dei conduttori della trasmissione radiofonica “la Zanzara” (Radio 24, edizione del 17 febbraio 2014) che si è presentato al suo interlocutore con l’identità e l’imitazione della voce dell’on. Nichi Vendola.

Si legge nel comunicato stampa del Garante della Privacy del 25 settembre 2014 quanto segue: “Sono pratiche ingannevoli il mascheramento dell’identità dell’interlocutore e la simulazione. Nello svolgimento della sua attività, il giornalista non può utilizzare artifici e raggiri per raccogliere notizie che potrebbero essere acquisite con gli strumenti propri dell’inchiesta giornalistica”.

In particolare, per quanto concerne i fatti, si legge nel citato comunicato stampa: “il Garante per la privacy affrontando il caso di Frabrizio Barca che si è rivolto nel luglio scorso all’Autorità per segnalare la violazione dei principi del codice deontologico dei giornalisti avvenuta nei suoi confronti con la messa in onda a febbraio, da parte della trasmissione di Radio 24 “La zanzara”, della sua telefonata con un “falso” Nichi Vendola, impersonato da un imitatore. Barca aveva sottolineato come la raccolta delle notizie fosse avvenuta con l’inganno, in quanto l’interessato pensava di parlare in forma privata con una persona amica e di fiducia e non con una persona che quest’ultima si era sostituita. L’interessato segnalava come la diffusione delle affermazioni fatte al telefono gli aveva provocato un danno di immagine. Da parte sua “Radio 24” aveva sostenuto che la raccolta e la diffusione dei dati non violavano alcuna norma, in ragione dell’interesse pubblico a conoscere le opinioni di Barca, ex ministro della Coesione Territoriale, e del fatto che tali opinioni poteva essere acquisite solo con la modalità adottata dai conduttori de “La Zanzara”: la loro condotto era quindi in linea con le indicazioni del Codice deontologico dell’attività giornalistica, che consente al giornalista di tacere la sua identità non solo quando è a rischio la sua incolumità, ma anche quando il manifestarsi renderebbe impossibile l’esercizio della funzione informativa”. Invece, il Garante, a seguito dell’istruttoria svolta, “ha ritenuto che la raccolta delle informazioni e la successiva diffusione della telefonata siano illecite. Al caso in esame, infatti, non può applicarsi, come sostenuto da “Radio 24”, la particolare esimente prevista nel Codice deontologico nella parte in cui prevede la possibilità per il giornalista di non rendere nota la sua identità in caso di rischi personali o di impossibilità ad acquisire in altro modo le informazioni. Queste due ipotesi hanno carattere di eccezionalità, collegate a situazioni di particolare gravità, e non possono essere riferite a casi nei quali le informazioni vengono acquisiste attraverso un mero artificio, consistito, nel caso di Barca, nell’aver assunto identità e voce di una persona amica e considerata di fiducia, inducendo l’interlocutore a manifestare considerazioni del tutto confidenziali. Il comportamento dei conduttori de “La zanzara” si pone quindi in contrasto con la disposizione del Codice deontologico laddove prescrive di evitare “artifici”. Le informazioni di interesse pubblico avrebbero potuto essere acquisite con gli strumenti propri dell’inchiesta giornalistica e non, invece, con il ricorso, come sottolinea il Garante, “a pratiche ingannevoli, quali il mascheramento dell’identità dell’interlocutore o la simulazione”. Né può ritenersi che l’interesse pubblico renda di per sé lecito qualunque trattamento di dati a prescindere dalla liceità o meno della raccolta: sostenendo questa tesi non vi sarebbe più alcun limite nella correttezza dell’acquisizione delle notizie e qualsiasi metodo di raccolta, per quanto connotato da raggiri e artifici, verrebbe legittimato in ragione del fine da perseguire.”. (Fonte: Garante per la Privacy)

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