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Pagamento in ritardo delle retribuzioni:

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 15432 del 7 luglio 2014, ha reso il seguente principio di diritto: “In materia di appalti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento di retribuzioni o contributi ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore, non trovando applicazione la previsione di cui all’art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, i lavoratori devono avvalersi degli speciali strumenti di tutela previsti dagli artt. 4 e 5 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), oppure, in via residuale, della tutela prevista dall’art. 1676 cod.civ.” (Presidente: G. Vidiri; Estensore: L. Tria).

In particolare, si legge nella sentenza n. 15432/2014, l’art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), fin dalla sua originaria versione – molte volte modificata nel corso del tempo, ma senza intaccare il principio di base – ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità solidale fra committente e appaltatore in ordine alla corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti, solidarietà che l’art. 1, comma 911, della legge finanziaria 2007 (della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha esteso, ai trattamenti retributivi e previdenziali dovuti ai dipendenti anche di ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, così ulteriormente rafforzando la tutela dei lavoratori.

Tuttavia, secondo la Corte Suprema, l’art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni, secondo quanto altresì previsto dall’art. 9, comma 1, del D.L. n. 76/2013 (convertito dalla L.n. 99(2013).

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La Corte ha quindi deciso il giudizio al suo esame con la motivazione sopra riportata. (Fonte: Corte Suprema di Cassazione).

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