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Corrispondenza con il collega prodotta in giudizio, avvocato sanzionato:

È stato censurato dal Consiglio dell’Ordine l’avvocato che ha prodotto in giudizio la corrispondenza intercorsa con il collega della controparte al fine di dimostrare il rifiuto della proposta transattiva. È quanto confermato anche  dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 21109 del 2017.

E di corrispondenza illegittimamente prodotta in giudizio alla luce della sentenza 21109/2017 di parla anche l’inserto del Sole 24 Ore (Esperto Risponde; Firma: Patrizia Maciocchi; Titolo: “Sanzioni all’avvocato che divulga le missive con la controparte”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Censurato dall’Ordine professionale l’avvocato che porta in giudizio la corrispondenza tenuta con il legale della controparte, per dimostrare che il collega ha rifiutato una proposta di transazione. La Corte di cassazione – con la sentenza 21109 del 12 settembre – ha respinto il ricorso dell’incolpato che “protestava” contro la decisione dei probiviri, avallata dal Consiglio nazionale forense, di contestargli la violazione del codice deontologico per aver mostrato al giudice una corrispondenza riservata.

Il vecchio testo del codice deontologico degli avvocati, all’articolo 28 (in vigore ai tempi della controversia), vietava infatti il comportamento censurato, al pari del nuovo codice forense che, all’articolo 48, impedisce al legale «di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte».

Nel tentativo di evitare la censura dell’Ordine, il ricorrente aveva portato in Cassazione anche la sentenza con cui il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese, malgrado la soccombenza, proprio in considerazione del fatto che la controparte aveva rifiutato la proposta transattiva. Secondo il legale incolpato, un’interpretazione delle norme deontologiche «che escluda il carattere esimente della produzione di corrispondenza intercorsa tra i difensori sull’ipotesi transattiva formulata dal giudice» è scorretta e vanifica anche la finalità deflattiva delle liti prevista dal Codice di procedura civile (articolo 91, primo comma).

La Suprema corte, precisando innanzitutto che della proposta transattiva formulata dal giudice non c’è traccia nella sentenza di merito, ha spiegato che il ricorso è infondato.

La proposta conciliativa a cui si riferisce il Codice di rito – si legge nella sentenza – «è evidentemente quella formulata da una delle parti in causa». Queste sono infatti le uniche legittimate a presentare un’offerta negoziale, «su cui possa formarsi l’incontro delle volontà con l’eventuale adesione della controparte». Il giudice – aggiunge la Corte – è semmai titolare del potere di sollecitare le parti a trovare un accordo, formulando al limite non delle “proposte”, ma semplici «ipotesi transattive o conciliative, che le parti possono liberamente fare proprie o meno».

Solo nel caso in cui una delle due parti faccia sua l’ipotesi suggerita dal giudice, questa può diventare una proposta utile all’accordo conciliativo, se la controparte aderisce. Funziona così il meccanismo promosso dall’articolo 91 del Codice di procedura civile, nel prevedere delle ricadute in caso di ingiustificato rifiuto di controparte sull’addebito delle spese processuali.

Affinché lo scopo sia raggiunto – precisa ancora la Cassazione – non c’è alcuna necessità di divulgare la corrispondenza intercorsa tra i difensori. La proposta di conciliazione a cui fa riferimento la legge dev’essere infatti formulata in giudizio dalla parte che ne è autrice: è dunque chiaro che l’eventuale rifiuto sarà implicito «nella mancanza di accettazione, che lo evidenzia di per sé».

E la divulgazione della corrispondenza non serve neppure a motivare l’eventuale rifiuto dell’accordo. Perché la giustificazione non può che riguardare la proposta che risulta ufficialmente agli atti – fino al suo ritiro altrettanto ufficiale – e non le eventuali diverse ipotesi o proposte avanzate nel corso delle trattative.

LA MOTIVAZIONE  

“Ed è appunto il meccanismo basato sulla proposta conciliativa di una delle parti, che l’art. 91, primo comma, cod. proc. civ. ha inteso promuovere mediante la previsione di una ricaduta dell’ingiustificato rifiuto di controparte sull’addebito delle spese processuali. Ai fini dell’applicazione di tale meccanismo, non v’è nessuna necessità di divulgare la corrispondenza intercorsa tra i difensori, perché la proposta conciliativa cui fa riferimento la norma in esame deve essere formulata in giudizio dalla parte che ne è autrice; dopo di che l’eventuale rifiuto della controparte sarà insito nella mancanza di accettazione, che lo evidenzia di per sé, senza alcun bisogno – si ripete – di divulgare la corrispondenza riservata tra i difensori. Né detta divulgazione può essere necessaria al fine di dimostrare l’eventuale giustificazione del rifiuto della proposta conciliativa. Tale giustificazione, infatti, non può che riguardare la proposta risultante ufficialmente agli atti – fino a quando non sia altrettanto ufficialmente ritirata – non eventuali diverse proposte o ipotesi avanzate nel corso delle trattative”.

 

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