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Riduzione contributi agricoli

L’INPS con circolare n. 83 e l’INAIL con circolare n. 32, entrambe datate 1° luglio 2014, hanno informato gli interessati della riduzione dei contributi agricoli per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per l’anno 2014, quindi, la misura della “riduzione percentuale dell’importo dei contributi agricoli è pari al 14,17%. La percentuale del 14,17% si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione…“. Tale riduzione, si legge ancora nelle circolari, “si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo specifico settore agricolo e si applica al contributo assicurativo dovuto al netto di tutti gli altri “sconti” ed agevolazioni“.

Gli Istituti previdenziali hanno inoltre precisato nelle suddette circolari che sono stati previsti “criteri differenziati per l’individuazione dei destinatari della riduzione, sulla base dei seguenti parametri:

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A. Inizio delle lavorazioni;

A.1. Lavorazioni iniziate da oltre un biennio;

A.2. Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio;

B. gestione assicurativa.

La legge di stabilità 2014 ha fissato il principio dell’andamento infortunistico aziendale quale criterio guida per l’individuazione dei beneficiari della riduzione, in linea con le politiche assicurative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell’INAIL e con le vigenti modalità di determinazione dei premi assicurativi ordinari, soggetti appunto all’oscillazione dei tassi per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività“.

Per quanto concerne le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, è stato precisato che – ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2014 – “le lavorazioni iniziate da non oltreun biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2012“. Per contro, le lavorazioni iniziate da oltre un biennio saranno quelle iniziate prima del 3 gennaio 2012: per queste ultime è stato calcolato un IGM (cioè un undice infortunistico medio) pari a 8,32 per gli operai agricoli dipendenti e per i piccoli coloni a compartecipazione familiare, mentre per i soggetti autonomi l’indice è del 12,84. Ovviamente viene precisato che la riduzione di cui sopra “è concessa solo dopo l’accertamento da parte dell’INPS dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente“. Inoltre, si legge ancora, tale riduzione “sarà applicata a decorrere da gennaio 2015 e sarà fruibile dalle aziende beneficiarie mediante compensazione con i contributi dovuti presentando, per via telematica, la consueta istanza di compensazione all’INPS“.

Allegati: Circolare INAIL n. 32 del 1_7_2014  Circolare INPS n. 83 del 1_7_2014

Allegato n. 1 alle Circolari INAIL n. 32_2014 e INPS n. 83_2014

Allegato n. 2 alla Circolare INAIL n. 32_2014 e INPS n. 83_2014

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