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Circolare INAIL modalità segnalazione illeciti:

L’INAIL, con comunicato del 29 luglio 20145, ha informato gli interessati circa le modalità di gestione delle segnalazione illeciti contenute nella Circolare n. 64 del 28 luglio 2015.

Si legge al riguardo quanto segue nel comunicato INAIL.

Con la n. 64/2015, l’INAIL aggiunge un ulteriore tassello al proprio sistema per la prevenzione della corruzione, disciplinando l’attuazione della specifica normativa posta a tutela del cosiddetto whistleblower, il dipendente che segnala illeciti di cui è venuto direttamente a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro con l’Istituto. Il documento, che conferma la particolare attenzione posta dall’INAIL nell’attuazione delle misure a presidio della legalità dell’azione amministrativa, completa le disposizioni già contenute nel Codice di comportamento dell’Istituto, regolando i termini e le modalità di segnalazione degli illeciti, indicando i soggetti coinvolti nella procedura e le loro responsabilità, dando indicazioni per la difesa del segnalatore da eventuali azioni ritorsive, e fornendo la modulistica e l’indirizzo email per l’invio della segnalazione.

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Assicurate imparzialità e riservatezza. La procedura, in particolare, prevede che le segnalazioni siano gestite dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ne verifica la fondatezza nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro, e le inoltra, quando non risultino manifestamente infondate, ai soggetti terzi competenti – il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, quando non vi siano ipotesi di reato o profili di responsabilità disciplinare a suo carico, l’ufficio disciplinare e contenzioso del personale della direzione centrale Risorse umane, l’autorità giudiziaria, la Corte dei conti, l’Autorità nazionale anticorruzione e il dipartimento della Funzione pubblica – anche per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

L’identità del whistleblower è sempre protetta. L’identità del whistleblower è protetta fin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva – salvi i casi di responsabilità penale per calunnia o diffamazione o di responsabilità civile extracontrattuale, accertati con sentenza di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge – e non deve essere rivelata neanche nel caso in cui sia avviato un procedimento disciplinare nei confronti del segnalato, ai sensi dell’articolo 54 bis, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

(Fonte: INAIL)

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