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Rivalutazione assegno nucleo familiare

L’INPS, con la Circolare n. 76 dell’11.6.2014, ha reso noti i nuovi livelli di reddito familiari utili per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. L’Istituto, infatti, rende noto all’utenza che l’importo dei suddetti assegni è stato rivalutato, con decorrenza dall’1.7.2014, in base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l’anno 2012 e l’anno 2013, cacolata dall’Istat nella misura dell’,1%.

Al riguardo, precisa la citata Circolare, la L.n. 153/1988 stabilisce che i livelli di reddito familiare, utili ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, vengono rivalutati annualmente a far data dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumoper le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Ista ed intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

L’Istituto, inoltre, ha evidenziato che i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare durante il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono indicati nella tabella allegata alla Circolare n. 76/2014. Inoltre, gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

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Come noto, e per chi non lo sapesse con precisione, l’assegno per il nucleo familiare è quel trattamento economico che spetta ai lavoratori dipendenti o ai titolari di pensione o di altra prestazione economica previdenziale derivante da lavoro dipendente, in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito complessivo del nucleo familiare, intendendosi per tale quello composto dallo stesso lavoratore, dal coniuge, dai figli minori o inabili, dai fratelli e sorelle e nipoti di minore età ovvero inabili purche orfani di entrambi i genitori e senza diritto a pensione ai superstiti. Se il reddito preso a misura per la concessione dell’assegno per il nucleo familiare supera determinate soglie il diritto a tale trattamento viene meno. Di regola è il datore di lavoro che anticipa tale trattamento al lavoratore, salvo poi richiedere il rimborso di quanto corrisposto all’INPS.

Allegati: Circolare INPS numero 76 del 11_06_2014     Allegato n. 1 alla Circolare INPS n. 76 del 11_06_2014

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