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 Prescrizione contributi, denuncia del lavoratore

La disciplina normativa della prescrizione contributi è regolata, come è noto, dall’art. 3, commi 9 e 10 della L.n. 335/1995, i quali testualmente recitano:

“9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e’ ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”;

 

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mentre il comma successivo: “10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gia’ compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.”

Tuttavia l’interpretazione coordinata dei commi 9 e 10 dell’art. 3 ai fini della definizione dell’esatta applicazione della norma ha determinato un lungo contrasto giurisprudenziale. A tal fine l’INPS per procedere all’adeguamento, nel corso del tempo, delle disposizioni impartite in tale materia, alla luce dei mutati orientamenti giurisprudenziali, ha emanato recentemente la circolare n. 31 del 02.03.12. A mezzo di tale circolare l’Istituto ha fornito le istruzioni specifiche sulla questione della denuncia del lavoratore (o dei suoi superstiti) volta al recupero della contribuzione versata.

Sulla questione della prescrizione dei contributi, regolata come è noto dall’art. 55 del RDL n. 1827/1935, veniva precisato testualmente quanto segue: “I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni [1] dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati [2] .Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione [3] . Note: 1 L’art. 41, L. 30 aprile 1969, n. 153, ha elevato il termine a 10 anni. 2 Vedi anche l’art. 2, comma 19, D.L. 12 settembre 1983, n. 463. 3 Per il riscatto dei contributi omessi e non regolarizzabili a seguito di intervenuta prescrizione, vedi l’art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338”.

Applicando tali criteri quindi gli enti previdenziali potevano procedere al recupero delle somme dovute in un arco temporale di oltre 13 anni fino a che non è intervenuta a regolare la materia la legge di riforma del 1995. Infatti come sopra si diceva, ai commi 9 e 10 dell’art. 3 viene stabilito sinteticamente che: non può essere versata la contribuzione già prescritta; viene confermato il termine di 10 anni di prescrizione per la contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà; a decorrere dall’1.1.1996 il termine di prescrizione è ridotto da dieci a cinque anni “salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”;per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria il termine di prescrizione è di 5 anni; i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della L.n. 335/1995 (17.8.1995), “fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”; agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall’art. 2, comma 19, del D.L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 638/1983, “fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.

Con la circolare n. 31 del marzo 2012, di cui sopra, l’Inps precede dunque a regolare uno degli argomenti più delicati e, diciamolo pure, più complessi della disciplina relativa agli effetti della denuncia del lavoratore (o dei suoi superstiti), volta al recupero della contribuzione previdenziale e assistenziale non denunciata per inadempimento del datore di lavoro. Tali istruzioni ovviamente tengono conto del mutato orientamento giurisprudenziale da considerarsi ormai costante e consolidato. Nello specifico tale orientamento sostiene che “la denuncia del lavoratore deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale al fine di consentire il meccanismo del raddoppio della prescrizione da cinque a dieci anni, come previsto dall’art. 3, comma 9, lett.a) ultimo periodo, della legge n.335/95”. Ecco il testo integrale:

“Premessa

La legge 8 agosto 1995, n. 335, entrata in vigore il 17 agosto 1995, all’art. 3, commi 9 e 10, ha disciplinato, come noto, il nuovo regime di prescrizione della contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni pensionistiche nonché di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria.

L’interpretazione coordinata dei due commi dell’art. 3, necessaria a definire l’esatta applicazione della norma, ha dato luogo ad un lungo contrasto giurisprudenziale che ha richiesto, anche da parte dell’Istituto, l’adeguamento nel tempo delle disposizioni impartite in materia (1). Quanto il tema continui ad avere rilievo è dimostrato dai ripetuti interventi giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo anche per la fattispecie della prescrizione in presenza della denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. A tale riguardo, con la presente circolare si forniscono le istruzioni specifiche alla luce dei mutati orientamenti giurisprudenziali (2), da ritenersi ormai costanti e consolidati, che affermano che la denuncia del lavoratore deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale per consentire il meccanismo del raddoppio della prescrizione da cinque a dieci anni previsto dall’art. 3, comma 9, lett.a) ultimo periodo, della legge n.335/95.

1. Quadro normativo di riferimento. E’ opportuno ricordare che con l’art. 3, commi 9 e 10 della legge in trattazione, in tema di prescrizione, si è delineato il seguente quadro:

a. i contributi relativi a periodi precedenti al 17 agosto 1995, si prescrivono in cinque anni dal 1° gennaio 1996. Qualora siano intervenuti atti interruttivi o siano state poste in essere procedure di recupero prima del 17 agosto 1995, continua ad applicarsi, agli effetti del computo del più ampio termine prescrizionale (13 anni), la sospensione prevista dall’ art. 2, comma 19, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638. Diversamente, qualora gli atti o le procedure di recupero siano stati compiuti entro il 31 dicembre 1995, permane il termine decennale di prescrizione.

b. I contributi dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di tutte le altre Gestioni pensionistiche obbligatorie in scadenza successivamente al 17 agosto 1995, conservano una prescrizione decennale fino al 31 dicembre 1995 (3). A decorrere dal 1° gennaio 1996, la prescrizione è ridotta a cinque anni;

c. la denuncia del lavoratore o dei suoi aventi causa effettuata, successivamente al 1° gennaio 1996, entro cinque anni dalla scadenza del termine previsto per il versamento della contribuzione non denunciata, consente la conservazione della prescrizione decennale per i contributi dovuti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di tutte le altre Gestioni pensionistiche obbligatorie;

d. i contributi dovuti ai Fondi per le prestazioni previdenziali e assistenziali in scadenza successivamente al 17 agosto 1995, si prescrivono da tale data in cinque anni.

2. La denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti diretta al recupero della contribuzione non denunciata. Giova ricordare preliminarmente che la denuncia costituisce lo strumento attraverso il quale il legislatore ha inteso offrire al lavoratore o ai suoi superstiti la possibilità di ottenere il riconoscimento della contribuzione non denunciata dal soggetto tenuto per legge all’adempimento contributivo che si trova in posizione di terzietà rispetto al denunciante. Pertanto, sono legittimati ad effettuare la denuncia i lavoratori subordinati o a progetto, i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, gli associati in partecipazione, i coadiuvanti dell’imprenditore artigiano e commerciante e i componenti del nucleo familiare dei lavoratori autonomi agricoli.

In ordine gli effetti derivanti dalla denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti,la Suprema Cortedi Cassazione, nel confermare la validità degli atti interruttivi compiuti prima del 17 agosto 1995 e tra il 17 agosto ed il 31 dicembre1995, ha ribadito che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il termine di prescrizione dei contributi è quinquennale.

In particolare, con riferimento alla data del 17 agosto 1995, ai fini della conservazione della prescrizione decennale, la Corte ha chiarito che:

  • Qualora, alla medesima data, siano trascorsi cinque anni dalla scadenza dell’obbligo contributivo, la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, se intervenuta entro il 31 dicembre 1995, realizza il medesimo effetto conservativo della prescrizione decennale analogamente agli effetti degli atti interruttivi posti in essere dall’Istituto nel medesimo periodo (4);

  • Qualora, al 17 agosto 1995, non sia trascorso il termine di cinque anni dalla scadenza dell’obbligo contributivo, il termine di prescrizione decennale permane a condizione che, prima della scadenza del quinquennio, intervenga una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti (5).

A decorrere dal 1° gennaio 1996, i contributi dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di tutte le altre Gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono in cinque anni. Tuttavia, l’espressa previsione dell’art. 3, commi 9 e 10 della legge n 335/1995, non impedisce la possibilità che possa essere mantenuto il termine prescrizionale decennale qualora il lavoratore o i suoi superstiti presentino all’Istituto una denuncia entro il termine di cinque anni dalla scadenza dei contributi per i quali si chiede il recupero (6).

La denuncia, se compiuta secondo le modalità descritte al successivo punto e nei termini sopra indicati, è atto di per sé idoneo ad interrompere, per i successivi dieci anni dalla data in cui è avvenuta, il decorso della prescrizione.

Laddove, diversamente, la stessa venga effettuata oltre il predetto termine di cinque anni dalla scadenza dei contributi dei quali il lavoratore o i suoi superstiti chiedono il recupero, la contribuzione si considera prescritta e, qualora il datore di lavoro provveda ad effettuarne spontaneamente il versamento, l’Istituto deve procedere d’ufficio al suo rimborso.

In relazione a ciò, le disposizioni impartite in materia con la circolare n. 262 del 13 ottobre 1995, devono essere conformate alle indicazioni sopra descritte.

3. Idoneità degli atti conservativi del termine decennale.

Come già illustrato al punto precedente, la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti può, in talune ipotesi, determinare la conservazione del precedente termine decennale.

Occorre, tuttavia, precisare, in accordo con l’ormai costante giurisprudenza, che per tale si deve intendere soltanto la denuncia di omissione contributiva presentata all’Istituto dall’interessato (o dai superstiti) ai fini del recupero dei contributi non denunciati e che, in tal caso, l’allungamento del termine prescrizionale opera indipendentemente dal fatto che l’Istituto si attivi o meno, nei confronti del datore di lavoro inadempiente, con le opportune azioni di recupero.

Gli operatori della funzione accertamento e gestione del credito dovranno procedere alla tempestiva gestione delle denunce effettuando le verifiche documentali poste a fondamento della richiesta del lavoratore e provvedendo, in presenza di tutti gli elementi richiesti, alla quantificazione del credito dell’Istituto e alla notifica al contribuente dell’atto di diffida al pagamento di quanto richiesto.

La funzione vigilanza dovrà essere attivata esclusivamente qualora la documentazione agli atti della denuncia non consenta la definizione in via amministrativa della richiesta.

Per quanto riguarda gli atti interruttivi (o gli atti di inizio di procedure di recupero) posti in essere dall’Istituto e ritenuti idonei ai fini dell’applicazione del preesistente termine di prescrizione decennale, oltre a richiamare quanto già rappresentato in proposito con la circolare n. 69 del 25 maggio 2005, si precisa che tra questi rientra qualunque concreta attività di indagine o attività ispettiva compiuta dall’Istituto in qualità di titolare della contribuzione omessa.

Al contrario, non potranno ritenersi idonei a determinare l’applicabilità del termine decennale di prescrizione, atti d’iniziativa, assunti da soggetti diversi, tra i quali si annoverano i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell’omissione contributiva.

Ricorrendo tale fattispecie, l’omissione contributiva, analogamente a quanto previsto in caso di denuncia del lavoratore, dovrà essere notificata al contribuente riportando nell’atto di diffida il riferimento all’atto di accertamento posto a base della richiesta.

Note:(1) Circolari n.262 del 13 ottobre 1995; n. 18 del 22 gennaio 1996; n. 69 del 25 maggio 2005. (2) Corte di Cassazione: Sezioni Unite – sentenza n. 5784 del 4 marzo 2008 e n. 6173 del 7 marzo 2008; Sezione civile n. 5811 del 10 marzo 2010 e n. 22739 del 9 novembre 2010.(3) E’ compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, mentre è esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. (art. 9, comma 1, lett. a).(4) Contribuzione per la quale alla data del 17 agosto 1995 siano trascorsi cinque anni dalla scadenza dell’obbligo contributivo:(a) denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti relativa alla contribuzione di gennaio 1990 con scadenza 20 febbraio 1990;(b) prescrizione 19 febbraio 1995 (il quinquennio di prescrizione era maturato al 17 agosto 1995);(c)presentazione denuncia del lavoratore entro il 31 dicembre 1995. Dalla data di denuncia del lavoratore inizierà a decorrere il più lungo termine di prescrizione decennale. (5) Contribuzione per la quale alla data del 17 agosto 1995 non siano trascorsi cinque anni dalla scadenza dell’obbligo contributivo:(a) denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti relativa alla contribuzione di febbraio 1992;(b)prescrizione 15 marzo 1997 (il quinquennio di prescrizione non era maturato al 17 agosto 1995);(c) denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti entro il 15 marzo 1997. Dalla data di denuncia del lavoratore (non oltre il 15 marzo 1997) inizierà a decorrere il più lungo termine di prescrizione decennale. (6) Contribuzione dovuta dal 1 gennaio 1996: (a) denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti relativa alla contribuzione di febbraio 2002; (b) prescrizione 15 marzo 2007; (c) denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti entro il 15 marzo 2007. Dalla data di denuncia del lavoratore (non oltre il 15 marzo 2007) inizierà a decorrere il più lungo termine di prescrizione decennale”.

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