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Il D.L. n. 34/2014 è legge.

Il 15.5.2014 il D.L. n. 34/2014 è stato convertito in legge (l’Aula della Camera ha così votato: 279 voti favorevoli, 143 contrari e 3 astenuti) ed è in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Dovrebbe quindi partire la seconda fase del Jobs Act e cioè il disegno di legge delega sulla riforma del lavoro che riguarderà contratti (a termine e a tempo indeterminato a protezione crescente), ammortizzatori sociali e politiche attive, nonchè la redazione un codice semplificato delle leggi sul lavoro.

Le modifiche più rilevanti apportate al D.L. n. 34/2014 a seguito della conversione in legge sono:

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contratto a termine:

– allungamento della durata del contratto a tempo determinato acausale da 12 a 36 mesi;

– possibilità di proroga fino ad un massimo di 5 volte (e non più 8 volte) in un arco temporale di 36 mesi, a prescindere dal numero di rinnovi (precedentemente la legge Fornero limitava tale facoltà solo al primo contratto di lavoro a termine, per un periodo massimo di 12 mesi);

– le assunzioni con contratto a termine dovranno rispettare il limite del 20% rispetto all’organico con contratto a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio; tale limite non riguarda gli enti di ricerca pubblici e privati che assumono ricercatori e tecnici, inoltre i contratti a termine per la ricerca scientifica “in via esclusiva” potranno essere di durata pari a quella del progetto di ricerca;

– i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti avranno la facoltà di utilizzare un solo contratto a termine;

– in caso di superamento del limite numerico previsto dalla legge il datore di lavoro dovrà pagare una sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione qualora la violazione riguardi un solo lavoratore, o pari al 50% della retribuzione qualora la violazione riguardi più lavoratori (il ricavato da tali sanzioni andrà a confluire nel Fondo sociale per l’occupazione);

– il periodo di congedo per maternità, durante la vigenza di un contratto a termine, andrà a determinare il periodo complessivo di prestazione lavorativa utile al diritto di precedenza nella riassunzione;

– le lavoratrici madri avranno un diritto di precedenza nelle assunzioni a termine effettuate dal medesimo datore di lavoro entro 12 mesi successivi;

i datori di lavoro che hanno superato il suddetto limite del 20% dovranno mettersi in regola entro l’anno corrente, ad eccezione di quelle aziende il cui contratto collettivo applicabile stabilisca un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario, dal prossimo anno (2015) tali aziende non potranno più assumere dipendenti con contratto a termine.

apprendistato:

– il piano formativo individuale deve essere fatto di nuovo in forma scritta ma semplificata mediante l’utilizzo di moduli e/o formulari previsti dalla contrattazione collettiva e/o dagli enti bilaterali;

– le quote di stabilizzazione sono del 20% per i datori di lavoro che occupano oltre 50 addetti (con la legge Fornero tale obbligo riguardava le imprese con oltre 30 unità);

– viene ripristinato l’apprendistato c.d. “stagionale” anche a tempo determinato;

– viene ripristinata la formazione pubblica: entro 45 giorni dalla stipula del contratto la Regione sarà tenuta a comunicare al datore di lavoro le modalità dell’offerta formativa di base, anche relativamente al calendario delle attività e alle sedi di svolgimento, con possibilità di fruire, laddove disponibili, anche di datori di lavoro e delle associazioni datoriali.

Contratti di solidarietà:

– è stata aumentata dal 25% al 35% la riduzione della contribuzione per le imprese che utilizzano i contratti di solidarietà; viene confermato il finanziamento del Fondo sociale per l’occupazione con un budget aumentato di 15 milioni annui (sarà un successivo decreto interministeriale che definirà i criteri per la fruizione del beneficio).

DURC ON-LINE

confermata la possibilità di verifica della regolarità contributiva in tempo reale presso INPS, INAIL e Casse Edili;

confermata la validità del risultato dell’interrogazione di 120 giorni.

Infine, il Ministero del Lavoro sarà tenuto a presentare, dopo 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del Jobs Act, una relazione al Parlamento nella quale vengano illustrati gli effetti della nuova normativa sui contratti a termine e sui contratti di apprendistato.

 Allegato: D.L. n. 34_2014

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